Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2006 nei confronti di un contribuente. La CTR aveva confermato l’annullamento della cartella perché il prodromico avviso di accertamento era stato ritenuto irregolarmente notificato: secondo i giudici di merito, l’atto era stato notificato con il rito dell’irreperibilità assoluta senza che l’ufficio avesse svolto ricerche sufficienti per accertare l’effettiva residenza del destinatario, trasferitosi da un comune a un altro. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla regolarità della notifica presso l’ultimo domicilio fiscale noto in mancanza di comunicazione della variazione di indirizzo; 2) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non spettasse all’ufficio verificare l’attualità del domicilio fiscale, essendo onere del contribuente comunicare le variazioni; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, per avere escluso l’irreperibilità assoluta nonostante il trasferimento non comunicato e una certificazione anagrafica prodotta dall’ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione effettiva e superava il minimo costituzionale. Ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sulla notifica presso il domicilio fiscale noto. Ha affermato che, pur essendo vero che il contribuente ha l’onere di comunicare le variazioni del domicilio fiscale e che, in difetto, la notifica può essere eseguita presso l’ultimo domicilio noto, nella specie la nullità derivava non da quel profilo ma dal fatto che il notificatore aveva utilizzato il rito dell’irreperibilità assoluta senza indicare ricerche concrete e specifiche, nemmeno anagrafiche. La relata e l’avviso di deposito erano giudicati troppo generici. È stata inoltre ritenuta non valutabile la certificazione anagrafica prodotta in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per censurare omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la sentenza impugnata era motivata ed aveva deciso sulla questione dedotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge in tema di notificazione dell’atto impositivo; la Corte ha respinto la censura perché la CTR aveva applicato correttamente i principi sulla notifica agli irreperibili.
Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che la CTR avesse deciso sulla regolarità della notifica.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo in relazione al processo tributario e alla notificazione; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato in relazione al contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
Richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR.
Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma centrale sulla notificazione degli atti tributari e sul domicilio fiscale; la Corte ribadisce che, se il contribuente non comunica le variazioni, l’ufficio può notificare presso l’ultimo domicilio fiscale noto, ma per il rito dell’irreperibilità assoluta servono ricerche effettive e specificamente attestati dal notificatore.
art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
Richiamato dalla CTR per distinguere il regime temporale dell’efficacia delle variazioni anagrafiche ai fini notificatori.
art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Censurato in relazione alla precedente disciplina dichiarata incostituzionale in parte qua; la Corte richiama il quadro normativo evolutivo sulla notificazione.
art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per affermare che l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi costituisce il recapito noto per la notifica, salvo diversa comunicazione.
Richiamato per distinguere l’irreperibilità relativa da quella assoluta nella notificazione degli atti tributari.
art. 148, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nell’annotazione del notificatore e nella valutazione delle ricerche eseguite; la Corte considera però la relata troppo generica.
Richiamato per escludere la producibilità in cassazione della certificazione anagrafica invocata dall’Agenzia.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma applicata per l’irreperibilità assoluta: la Corte ribadisce che il suo uso richiede l’accertamento, tramite ricerche concrete, che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari il criterio di riferimento è il domicilio fiscale noto all’amministrazione; se il contribuente non comunica le variazioni del proprio indirizzo, l’ufficio può legittimamente notificare presso l’ultimo domicilio conosciuto.
- L’utilizzo del rito dell’irreperibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone che il notificatore dia conto, in modo chiaro e specifico, delle ricerche effettivamente svolte nel comune del domicilio fiscale, comprese quelle anagrafiche, per verificare che il destinatario non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda.
- Una relata o un avviso di deposito che contengano formule generiche, senza indicazione concreta delle attività di ricerca svolte, non consentono il controllo della regolarità della notificazione e non sono sufficienti a dimostrare i presupposti dell’irreperibilità assoluta.
- In sede di legittimità non è valutabile il documento nuovo che richieda un accertamento non consentito o che non sia producibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; inoltre, la prova della tempestività di formazione o acquisizione del documento deve essere dimostrata dalla parte che lo invoca.
- Non sussiste omessa pronuncia quando dalla motivazione della sentenza impugnata risulti comunque deciso, in modo espresso o implicito ma inequivoco, il thema decidendum devoluto dal motivo di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2025 del 07/09/2025
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2025 del 07/09/2025
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2025 del 07/09/2025
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2025 del 07/09/2025
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24708/2025 del 07/09/2025
- ordinanza_civile · 7 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24709/2025 del 07/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →