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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24708/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2007, fondata su un avviso di accertamento che l'Ufficio assumeva regolarmente notificato e rimasto incontestato. La CTR della Campania aveva invece ritenuto nulla la notificazione dell'avviso prodromico, eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta, perché nel fascicolo non risultavano svolte ricerche idonee a rintracciare il contribuente trasferitosi da un Comune a un altro, né risultava effettuata una ricerca anagrafica presso il Comune di origine. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla regolarità della notifica presso l'ultimo domicilio fiscale in mancanza di comunicazione della variazione; 2) violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che non grava sull'Ufficio un onere di verifica del domicilio fiscale quando il contribuente non abbia comunicato il mutamento; 3) violazione della medesima disposizione per avere la CTR preteso ricerche ritenute, secondo la ricorrente, eccedenti l'ordinaria diligenza del notificatore. L'Agenzia ha anche invocato un certificato anagrafico successivo per sostenere che il trasferimento era comunque non conoscibile al momento della notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che la CTR avesse effettivamente deciso sulla questione della notifica presso il domicilio fiscale noto. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ribadendo che, in assenza di comunicazione della variazione del domicilio fiscale da parte del contribuente, l'Ufficio può notificare presso l'ultimo domicilio noto; tuttavia, quando ricorra il rito dell'irreperibilità assoluta, il notificatore deve dar conto in modo non generico delle ricerche svolte nel Comune del domicilio fiscale, in particolare di quelle anagrafiche, per accertare che il trasferimento non sia un semplice mutamento di indirizzo nello stesso Comune o che il destinatario sia davvero irreperibile in senso assoluto. Nel caso concreto, la relata riportava soltanto l'annotazione generica "trasferito" e non dimostrava alcuna ricerca effettiva; pertanto la CTR aveva correttamente dichiarato irregolare la notifica dell'avviso di accertamento e, di conseguenza, nulla la cartella di pagamento. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva e comunque non utilmente valutabile la certificazione prodotta dall'Agenzia. Il ricorso è stato quindi respinto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR si era effettivamente pronunciata sulla questione della notificazione.

  • artt. 18 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel primo motivo in relazione al contenuto e alla devoluzione delle questioni nel processo tributario, ma ritenuti non violati alla luce della motivazione della CTR.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari; in caso di irreperibilità assoluta richiede che il notificatore abbia svolto e attestato ricerche idonee nel Comune del domicilio fiscale prima di procedere alla notifica con la forma semplificata.

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    La residenza indicata nella dichiarazione annuale dei redditi costituisce l'unico recapito conosciuto per la notifica, e in difetto di diversa comunicazione può valere come elezione di domicilio.

  • art. 140 c.p.c.

    Va applicato quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile, ma la residenza o l'indirizzo siano comunque conosciuti.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato in tema di ordinaria diligenza del notificante e di ricerca dell'indirizzo del destinatario.

  • art. 1147 c.c.

    Usato come parametro della buona fede/normalità per valutare la diligenza del notificante.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere la valutabilità in cassazione del documento prodotto dall'Agenzia, non rientrando tra quelli producibili in tale sede.

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari, il contribuente ha l'onere di comunicare all'Ufficio il proprio domicilio fiscale e le sue eventuali variazioni; in mancanza di tale comunicazione, la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale noto è, in linea di principio, legittima.
  • Il ricorso al rito dell'irreperibilità assoluta ex art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo solo se il notificatore abbia previamente svolto ricerche nel Comune del domicilio fiscale e ne abbia dato conto in modo chiaro nella relata o in altro atto della procedura.
  • La generica annotazione del tipo "trasferito" o formule analoghe non è sufficiente, da sola, a comprovare l'irreperibilità assoluta del destinatario, perché non consente il controllo sull'effettività e sufficienza delle ricerche svolte.
  • La valutazione della diligenza del notificatore va compiuta secondo criteri di normalità e buona fede, ma resta necessaria almeno l'esecuzione delle ricerche imprescindibili, in particolare quelle anagrafiche, quando si invochi l'irreperibilità assoluta.
  • La nullità o irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento travolge la successiva cartella di pagamento quando quest'ultima costituisca atto consequenziale fondato su quell'avviso non validamente notificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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