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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso una cartella di pagamento a seguito della rilevata omessa presentazione, perché ultratardiva oltre i 90 giorni, della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2010 relativa al periodo d'imposta 2009, disconoscendo il credito IVA maturato nell'anno precedente e rettificando il credito utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo invalido l'atto impositivo per difetto di attribuzione del funzionario sottoscrittore, ma nella motivazione aveva in realtà fatto riferimento a un avviso di accertamento e a una questione non dedotta dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi, che: l'atto impugnato era una cartella di pagamento e non un avviso di accertamento; la contribuente non aveva mai contestato la sottoscrizione dell'atto né del gravame; la CTR aveva pronunciato su un tema estraneo al devolutum, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omettendo di esaminare le censure effettivamente proposte, relative alla legittimità della cartella e della pretesa fiscale. Nel secondo ricorso, avverso la sentenza resa sulla revocazione, l'Agenzia ha sostenuto la nullità della pronuncia perché aveva dichiarato inammissibile la revocazione facendo applicazione di una disciplina non applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso n. 5186/2016, assorbendo il secondo, perché la sentenza della CTR era viziata da nullità insanabile: aveva motivato su un atto diverso da quello oggetto del giudizio (avviso di accertamento invece di cartella di pagamento) e su una questione mai devoluta dalla contribuente; inoltre aveva comunque pronunciato su una questione di sottoscrizione dell'atto di appello non rilevabile d'ufficio e non eccepita tempestivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese. Il ricorso contro la sentenza resa sulla revocazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'accoglimento del primo ricorso ha travolto la decisione presupposta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice non può fondare la decisione su un atto diverso da quello effettivamente impugnato, né su una questione estranea a quelle devolute dalle parti: in tal caso la sentenza è affetta da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La sottoscrizione dell'atto di appello dell'Amministrazione finanziaria da parte di un funzionario dell'ufficio periferico non è rilevabile d'ufficio; la relativa contestazione deve essere tempestivamente eccepita dalla parte contribuente, altrimenti opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'ufficio e della sua volontà.
  • Quando l'impugnazione di merito è definita con cassazione e rinvio, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa sulla revocazione della stessa decisione può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
  • La motivazione che si fondi su presupposti di fatto e di diritto non introdotti nel giudizio e non scrutinabili d'ufficio non consente la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed espone la sentenza a cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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