Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso una cartella di pagamento a seguito della rilevata omessa presentazione, perché ultratardiva oltre i 90 giorni, della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2010 relativa al periodo d'imposta 2009, disconoscendo il credito IVA maturato nell'anno precedente e rettificando il credito utilizzato in compensazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo invalido l'atto impositivo per difetto di attribuzione del funzionario sottoscrittore, ma nella motivazione aveva in realtà fatto riferimento a un avviso di accertamento e a una questione non dedotta dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi, che: l'atto impugnato era una cartella di pagamento e non un avviso di accertamento; la contribuente non aveva mai contestato la sottoscrizione dell'atto né del gravame; la CTR aveva pronunciato su un tema estraneo al devolutum, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omettendo di esaminare le censure effettivamente proposte, relative alla legittimità della cartella e della pretesa fiscale. Nel secondo ricorso, avverso la sentenza resa sulla revocazione, l'Agenzia ha sostenuto la nullità della pronuncia perché aveva dichiarato inammissibile la revocazione facendo applicazione di una disciplina non applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso n. 5186/2016, assorbendo il secondo, perché la sentenza della CTR era viziata da nullità insanabile: aveva motivato su un atto diverso da quello oggetto del giudizio (avviso di accertamento invece di cartella di pagamento) e su una questione mai devoluta dalla contribuente; inoltre aveva comunque pronunciato su una questione di sottoscrizione dell'atto di appello non rilevabile d'ufficio e non eccepita tempestivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese. Il ricorso contro la sentenza resa sulla revocazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'accoglimento del primo ricorso ha travolto la decisione presupposta.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni è ultratardiva e viene considerata omessa ai fini richiamati dalla lite.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Costituiscono la base del controllo automatizzato e dell'emissione della cartella di pagamento.
artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.
La decisione non può pronunciarsi su fatti e questioni estranei alla materia del contendere e deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La parte non può essere sorpresa da una questione di fatto o di diritto rilevata senza contraddittorio, quando occorra previa instaurazione dello stesso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri del ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La CTR, nel giudizio sulla revocazione, aveva applicato una disciplina ritenuta non applicabile ratione temporis.
art. 18, art. 36, comma 2, n. 4, artt. 53, 54 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sul processo tributario e sulla motivazione della sentenza.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che non fosse applicabile alla cartella di pagamento la disciplina sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la questione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non era pertinente alla cartella di pagamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norma posta a base delle censure dell'Agenzia contro la sentenza di appello, che non le aveva esaminate.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ricorso come parametro della censura sulla cartella e sulla disciplina IVA.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, nel contesto delle censure sulla prova e sulla legittimità dell'atto.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Richiamato nel novero delle norme di diritto amministrativo invocate dall'Agenzia.
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
Richiamato nel novero delle norme di diritto amministrativo invocate dall'Agenzia.
art. 21-nonies l. n. 241 del 1990
Richiamato nel novero delle norme di diritto amministrativo invocate dall'Agenzia.
art. 24, 53, 97, 111 e 136 Cost.
Richiamati quale parametro costituzionale delle censure di violazione di legge e di motivazione.
art. 15 preleggi
Richiamato tra le norme invocate nel terzo motivo.
art. 24 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati dalla ricorrente nel contesto della disciplina della riscossione.
art. 17 e 18 d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamati dalla ricorrente nel contesto della riscossione coattiva.
Richiamati tra le norme dello statuto del contribuente invocate dalla ricorrente.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
Richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione e funzioni dirigenziali.
art. 66 e 69 L. n. 300 del 1999
Richiamati dalla ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte.
art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione del sottoscrittore.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può fondare la decisione su un atto diverso da quello effettivamente impugnato, né su una questione estranea a quelle devolute dalle parti: in tal caso la sentenza è affetta da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La sottoscrizione dell'atto di appello dell'Amministrazione finanziaria da parte di un funzionario dell'ufficio periferico non è rilevabile d'ufficio; la relativa contestazione deve essere tempestivamente eccepita dalla parte contribuente, altrimenti opera la presunzione di provenienza dell'atto dall'ufficio e della sua volontà.
- Quando l'impugnazione di merito è definita con cassazione e rinvio, il ricorso per cassazione contro la sentenza resa sulla revocazione della stessa decisione può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- La motivazione che si fondi su presupposti di fatto e di diritto non introdotti nel giudizio e non scrutinabili d'ufficio non consente la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed espone la sentenza a cassazione con rinvio.
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