Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice per il pagamento di € 18.102,97, asseritamente dovuti dal Comune a titolo di corrispettivo per una fornitura di energia elettrica. Il Comune proponeva opposizione deducendo, in sintesi, l'inopponibilità della cessione del credito alla Pubblica Amministrazione: il credito originario era della società fornitrice, poi ceduto a un factor, con diniego del Comune ex art. 117 del d.lgs. n. 163/2006; inoltre la successiva cessione alla società ricorrente non sarebbe mai stata comunicata. Il Tribunale accoglieva in parte le difese del Comune, rilevando l'inefficacia del decreto per tardiva notificazione e, nel merito, la inopponibilità della cessione nonché l'avvenuto pagamento delle fatture. La Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello della società creditrice. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione della L. n. 52/1991 e dell'art. 345, comma 2, c.p.c. per l'applicabilità della disciplina della cessione dei crediti; 2) violazione degli artt. 69-70 r.d. n. 2440/1923, art. 117 d.lgs. n. 163/2006, art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che al momento del rifiuto la cessione non fosse opponibile perché il rapporto era cessato; 3) omesso esame circa la mancata comunicazione del rifiuto sia al cedente sia al cessionario; 4) violazione dell'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 per essere il rifiuto privo di motivazione; 5) omesso esame circa l'effettivo pagamento del credito da parte del Comune. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto assorbente il profilo processuale dell'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata, non essendo la notificazione stata eseguita entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione, e ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha accolto la proposta del consigliere e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito, unitamente al ricorso, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non ricorreva neppure la condizione che avrebbe potuto escludere l'improcedibilità. Ne è seguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. n. 163/2006
richiamato come norma che disciplinerebbe la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione e il relativo potere di rifiuto/adesione; la Corte non esamina il merito della sua applicazione perché definisce il giudizio in rito.
art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016
citato quale disciplina sostitutiva richiamata dalla ricorrente in tema di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.
artt. 69-70 r.d. n. 2440/1923
invocati dalla ricorrente per sostenere l'inidoneità del rifiuto della cessione quando il rapporto contrattuale era già concluso.
L. n. 52/1991
richiamata nel primo motivo in tema di cessione del credito.
art. 345, comma 2, c.p.c.
richiamato nel primo motivo quale norma processuale in tema di novità delle domande/eccezioni o prove in appello.
artt. 115-116 c.p.c.
richiamati nei motivi come norme sulla valutazione della prova e sul libero convincimento del giudice.
art. 2697 c.c.
invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sul credito e sul pagamento.
art. 360 c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
ritenuto ostativo alla procedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
art. 370, comma 3, c.p.c.
richiamato in relazione alla possibilità che il documento mancante sia prodotto dal controricorrente nel termine previsto.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di definizione del consigliere delegato, poi confermata dalla Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria della ricorrente.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato conseguentemente alla decisione conforme alla proposta, con condanna della ricorrente a una somma equitativa e alla Cassa delle ammende.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è improcedibile la domanda quando non sia depositata, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, salvo che il documento sia già nella disponibilità della Corte o sia stato depositato nei termini consentiti.
- La mancanza della relata di notificazione non può essere sanata dalla sola mancata contestazione della controparte, perché il controllo sulla procedibilità ha natura pubblicistica ed è rilevabile d'ufficio.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e non risulta il deposito della relata di notificazione, non opera la c.d. prova di resistenza idonea a escludere l'improcedibilità.
- Nei giudizi definiti in camera di consiglio mediante proposta del consigliere, la conferma della proposta può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
- L'eventuale esame dei motivi di merito resta precluso quando il ricorso non supera il vaglio preliminare di procedibilità ex art. 369 c.p.c.
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