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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13704/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con cui l'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie svolte su più annualità nell'ambito di un procedimento penale e dell'esame della documentazione bancaria, ha recuperato a tassazione come redditi d'impresa, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, una serie di movimentazioni rinvenute su un conto corrente personale del contribuente, ritenendole riferibili a un'attività imprenditoriale di commercio di orologi, argenteria e gioielleria. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la C.T.R. ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 6 e 55 TUIR, sostenendo che la CTR avesse affermato l'esercizio di impresa commerciale senza prova e valorizzando indebitamente la carica di amministratore di società, nonché richiamando una sentenza penale assolutoria; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, per asserita motivazione apparente o per relationem al PVC e ad altre decisioni; 3) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR imputato a reddito d'impresa tutti i versamenti sui conti personali in base a una qualificazione imprenditoriale errata. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato la violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, censurando l'esclusione dal recupero di prelevamenti per euro 5.400,00, ritenuti dalla CTR plausibilmente destinati a spese personali nonostante la mancanza di prova. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi, rilevando che la motivazione per relationem all'atto istruttorio non è di per sé illegittima e che la presunzione legale bancaria consente di porre a base dell'accertamento sia i versamenti sia i prelevamenti, salvo prova contraria analitica del contribuente; ha inoltre osservato che i dati bancari possono essere utilizzati anche per dimostrare l'esistenza di un'attività occulta, senza necessità di una previa prova della qualifica imprenditoriale, e che la sentenza penale assolutoria non esplica automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. La CTR, secondo la Cassazione, si è attenuta a tali principi, avendo motivatamente ritenuto giustificati solo alcuni importi e non altri e avendo reputato i prelevamenti di modesta entità verosimilmente riferiti a spese personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate e, al tempo stesso, aveva escluso il recupero di alcuni prelevamenti ritenuti di modesta entità e plausibilmente personali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto, solo a carico del contribuente, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un atto già conosciuto dal contribuente e consente di comprendere la pretesa fiscale e di approntare le difese.
  • In materia di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente possono essere posti a base della rettifica come elementi positivi di reddito, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria analitica circa la loro irrilevanza fiscale o la loro già considerazione nelle dichiarazioni.
  • La presunzione legale prevista per i dati bancari non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; il relativo onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve indicare la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti e le specifiche ragioni della non imponibilità.
  • L'utilizzo dei dati bancari non presuppone necessariamente una previa prova della qualifica imprenditoriale del contribuente, potendo tali elementi servire anche a dimostrare l'esistenza di un'attività occulta e a quantificare il reddito derivante da essa.
  • La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata come elemento probatorio dal giudice tributario, senza vincolo di automatica efficacia preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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