Cassazione Civile, Ordinanza n. 13704/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 con cui l'Ufficio, sulla base di indagini finanziarie svolte su più annualità nell'ambito di un procedimento penale e dell'esame della documentazione bancaria, ha recuperato a tassazione come redditi d'impresa, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, una serie di movimentazioni rinvenute su un conto corrente personale del contribuente, ritenendole riferibili a un'attività imprenditoriale di commercio di orologi, argenteria e gioielleria. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la C.T.R. ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 6 e 55 TUIR, sostenendo che la CTR avesse affermato l'esercizio di impresa commerciale senza prova e valorizzando indebitamente la carica di amministratore di società, nonché richiamando una sentenza penale assolutoria; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, per asserita motivazione apparente o per relationem al PVC e ad altre decisioni; 3) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR imputato a reddito d'impresa tutti i versamenti sui conti personali in base a una qualificazione imprenditoriale errata. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato la violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, censurando l'esclusione dal recupero di prelevamenti per euro 5.400,00, ritenuti dalla CTR plausibilmente destinati a spese personali nonostante la mancanza di prova. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi, rilevando che la motivazione per relationem all'atto istruttorio non è di per sé illegittima e che la presunzione legale bancaria consente di porre a base dell'accertamento sia i versamenti sia i prelevamenti, salvo prova contraria analitica del contribuente; ha inoltre osservato che i dati bancari possono essere utilizzati anche per dimostrare l'esistenza di un'attività occulta, senza necessità di una previa prova della qualifica imprenditoriale, e che la sentenza penale assolutoria non esplica automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. La CTR, secondo la Cassazione, si è attenuta a tali principi, avendo motivatamente ritenuto giustificati solo alcuni importi e non altri e avendo reputato i prelevamenti di modesta entità verosimilmente riferiti a spese personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimità dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate e, al tempo stesso, aveva escluso il recupero di alcuni prelevamenti ritenuti di modesta entità e plausibilmente personali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto, solo a carico del contribuente, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
richiamato per la regola sull'onere della prova; la Corte ribadisce che il contribuente deve fornire prova contraria analitica rispetto alle movimentazioni bancarie
richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che la presunzione legale bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia il fulcro della decisione
invocato dal ricorrente, senza specifica autonoma statuizione
invocato per lamentare il difetto di motivazione della sentenza tributaria
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della decisione
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
fonte della presunzione legale relativa sulle movimentazioni bancarie, utilizzabile per accertare an e quantum del reddito imponibile
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
fonte analoga alla precedente in materia IVA, utilizzabile per valorizzare i dati bancari come indici di operazioni imponibili
richiamato in tema di sufficienza della motivazione dell'atto impositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico del solo contribuente ricorrente
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un atto già conosciuto dal contribuente e consente di comprendere la pretesa fiscale e di approntare le difese.
- In materia di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente possono essere posti a base della rettifica come elementi positivi di reddito, salvo che il contribuente fornisca una prova contraria analitica circa la loro irrilevanza fiscale o la loro già considerazione nelle dichiarazioni.
- La presunzione legale prevista per i dati bancari non richiede i requisiti delle presunzioni semplici; il relativo onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve indicare la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti e le specifiche ragioni della non imponibilità.
- L'utilizzo dei dati bancari non presuppone necessariamente una previa prova della qualifica imprenditoriale del contribuente, potendo tali elementi servire anche a dimostrare l'esistenza di un'attività occulta e a quantificare il reddito derivante da essa.
- La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata come elemento probatorio dal giudice tributario, senza vincolo di automatica efficacia preclusiva.
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