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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva accertato per l’anno 2004, ai fini Irpef e Iva, una quota di reddito diverso attribuita ai contribuenti in relazione alla distrazione di Euro 7.503.258,35 dal fallimento dell’impresa individuale E.E., tramite la società Server Plus Ltd. A.A. e B.B. contestavano la pretesa, sostenendo che non fosse provata la percezione personale delle somme e che l’ordine di restituzione pronunciato in sede penale avesse natura risarcitoria. Dopo che i giudici tributari di merito avevano escluso l’imponibilità, l’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: violazione delle regole sugli effetti della sentenza penale e sulla valutazione delle prove; erronea qualificazione dell’ordine di restituzione; violazione delle norme fiscali e civilistiche su redditi, presunzioni e onere della prova; infine, omesso esame di elementi probatori decisivi.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza, perché non era stata indicata l’impossibilità di sostituire il difensore. Ha inoltre dichiarato ammissibile il ricorso notificato il 30 aprile 2020: la sospensione emergenziale Covid-19 riguardava i termini processuali, non determinava la sospensione del processo né la nullità degli atti compiuti, e differiva gli effetti e la decorrenza dei termini correlati. Nel merito ha accolto i primi tre motivi: la CTR aveva escluso la percezione personale senza valutare adeguatamente la sequenza delle condotte, l’ordine penale di restituzione dell’intera somma distratta e i passaggi della sentenza penale che riferivano il profitto agli imputati. La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire fonte di prova e deve essere valutata insieme agli altri elementi, anche presuntivi. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per la liquidazione delle spese di Cassazione; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla debenza dell’imposta.

Norme richiamate

  • Art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dall’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020

    L’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva "sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali.

    La disciplina emergenziale ha sospeso i termini processuali, non il processo. Gli atti compiuti nel periodo non sono nulli; la notificazione del ricorso durante quel periodo non lo rende inammissibile e i termini per gli adempimenti successivi decorrono al termine della sospensione.

  • Art. 298, comma 1, c.p.c.

    La disciplina emergenziale recata dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non ha, dunque, previsto un’ipotesi di sospensione del processo, ma ha unicamente sospeso i termini processuali per il tempo ritenuto necessario a limitare gli effetti del contagio.

    Il divieto di compiere atti durante la sospensione del processo previsto dall’art. 298 c.p.c. non si applica alla sospensione emergenziale dei soli termini: gli atti compiuti in quel periodo non sono nulli.

  • Art. 297 c.p.c.

    La norma disciplina la riassunzione dopo una vera sospensione del processo. Non si applica alla sospensione emergenziale dei termini, che non pone il giudizio in quiescenza e non impone alle parti di riassumerlo.

  • Art. 307, comma 3, c.p.c.

    L’estinzione per mancata riassunzione presuppone una sospensione del processo e il conseguente obbligo di riattivarlo; tale meccanismo non deriva dalla sospensione emergenziale dei soli termini processuali.

  • Art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    La possibilità di delegare un collega a sostituire il difensore impedito rileva nella valutazione della richiesta di rinvio. Se l’istanza non indica perché la sostituzione sia impossibile, l’impedimento non giustifica il differimento dell’udienza.

  • Art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario: il giudice tributario deve valutarne le risultanze nel contesto probatorio proprio del processo fiscale.

  • Art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma e complessiva delle prove e degli elementi indiziari, senza limitarsi a recepire la conclusione della sentenza penale.

  • Art. 185 c.p.

    L’ordine di restituzione pronunciato in sede penale è un effetto civile della responsabilità accertata; se riguarda l’importo corrispondente alla somma distratta, costituisce un elemento rilevante per individuare il profitto del reato, che il giudice tributario deve esaminare.

  • Art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

    La norma costituisce la base della ripresa a tassazione dei proventi qualificati dall’Ufficio come redditi diversi; la loro attribuzione ai singoli contribuenti va però accertata valutando concretamente le prove e le presunzioni disponibili.

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma rileva per l’accertamento fiscale e va applicata considerando gli elementi probatori e presuntivi offerti dall’Amministrazione, che il giudice deve valutare nel loro insieme.

  • Artt. 67 e 69 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla qualificazione e tassazione dei redditi diversi; l’esistenza di un reddito imponibile in capo ai contribuenti richiede una valutazione concreta della prova della loro attribuzione o percezione.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Ove tale valutazione manchi, ovvero il giudice tributario abbia errato nel sussumere o meno i fatti posti alla sua attenzione sotto i caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza), la sentenza di merito è censurabile in base all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la disposizione di cui all’art. 2729 cod. civ. sia stata oggetto di corretta applicazione anche in concreto.

    Gli indizi devono essere valutati per verificare se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti. La Cassazione può controllare la corretta applicazione concreta di tali criteri quando il giudice di merito li abbia omessi o applicati erroneamente.

  • Art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell’onere della prova non consente di ignorare gli elementi presuntivi prodotti dall’Amministrazione: il giudice deve valutarli complessivamente per stabilire se dimostrino il maggior reddito attribuito ai contribuenti.

  • Art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È noto, al riguardo, che alla sentenza penale irrevocabile - sia essa di condanna o di assoluzione - non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari; ciò in quanto nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, in particolare, anche presunzioni semplici, che di per sé sarebbero inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

    La decisione penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario. Nel processo tributario possono essere utilizzate anche presunzioni semplici, purché il giudice ne valuti la rilevanza insieme agli altri elementi acquisiti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È censurabile in cassazione per violazione di legge la decisione che ometta la valutazione degli elementi presuntivi o applichi erroneamente i criteri di gravità, precisione e concordanza, compreso il controllo sulla corretta applicazione in concreto dell’art. 2729 c.c.

  • Art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    La sostituzione del difensore impedito da parte di un collega è generalmente consentita; la mancata indicazione dell’impossibilità di ricorrervi rende insufficiente, nel caso deciso, la motivazione dell’istanza di rinvio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, una sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice fiscale, ma può essere utilizzata come fonte di prova. Il giudice deve esaminarne i passaggi rilevanti insieme agli altri elementi acquisiti, senza recepirne meccanicamente né ignorarne le risultanze.
  • La prova della percezione di redditi può derivare anche da presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati nel loro complesso secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Una motivazione che li liquidi come generici senza esaminarli può essere censurabile.
  • La separata personalità giuridica e patrimoniale di una società non basta, da sola, a escludere che utilità trasferite alla società siano poi rifluite ai soci o siano state conseguite anche da loro: occorre valutare la sequenza concreta delle operazioni e le prove disponibili.
  • Un ordine penale di restituzione, soprattutto se commisurato all’intera somma distratta, è un elemento probatorio significativo sul profitto e sulla responsabilità personale, ma il suo peso e la sua qualificazione devono essere valutati dal giudice tributario nel quadro complessivo delle prove.
  • La sospensione emergenziale Covid-19 prevista per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 riguardava i termini processuali e non sospendeva il processo: gli atti compiuti durante tale periodo non erano nulli, mentre i termini collegati riprendevano a decorrere alla fine della sospensione.
  • Per ottenere il rinvio di un’udienza per impedimento del difensore, l’istanza deve indicare perché non sia possibile la sostituzione con un collega; in mancanza, l’impedimento può essere considerato una questione di organizzazione professionale.

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