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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate negli anni 2011-2014 sulle somme ricevute come rimborso delle spese di viaggio per svolgere attività ambulatoriale in comuni diversi da quello di residenza. Sosteneva che le somme, commisurate al chilometraggio e al costo del carburante, avessero natura restitutoria e risarcitoria, non retributiva, e quindi non fossero imponibili. Dopo il diniego dell’Agenzia, il contribuente aveva ottenuto ragione dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno; la CTR della Campania aveva respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 51 TUIR e dell’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, sostenendo che il rimborso forfettario di accesso alla sede di lavoro non è un’indennità di trasferta esclusa da imposizione; dall’altro, l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: il rimborso forfettario per raggiungere una sede di lavoro situata in un comune diverso da quello di residenza, previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, è distinto dall’indennità per trasferta temporanea disciplinata dall’art. 51, comma 5, TUIR. Non rientrando nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro, le somme sono imponibili ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in euro 1.600, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall' art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

    Le somme percepite in relazione al lavoro dipendente sono imponibili in via generale, salvo che ricadano in una specifica deroga prevista dalla legge. Il rimborso forfettario in questione non rientra in tale deroga e concorre quindi al reddito imponibile.

  • Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    il "rimborso spese di accesso" previsto dall' art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all' art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro

    La disciplina di non imponibilità delle indennità di trasferta riguarda gli spostamenti temporanei, richiesti nell’interesse del datore di lavoro, verso un luogo diverso da quello in cui la prestazione è ordinariamente svolta. Non si applica al rimborso forfettario per l’accesso alla sede di lavoro del medico convenzionato.

  • Art. 35 del d.P.R. n. 271/2000

    il "rimborso spese di accesso" previsto dall' art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all' art. 51 comma 5 Tuir

    Il rimborso chilometrico forfettario previsto per l’accesso alla sede di lavoro del medico convenzionato ha natura distinta dall’indennità di trasferta fiscale; pertanto, da solo, non costituisce una causa di esclusione dall’imponibilità.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare l’omessa pronuncia della CTR, ma la Cassazione ha dichiarato assorbito il relativo motivo dopo aver accolto il primo; non ha quindi deciso nel merito la censura processuale.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Per quanto esposto, assorbito il secondo motivo, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell' art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La qualificazione come rimborso spese non rende automaticamente una somma non imponibile: occorre verificare che ricada in una specifica esclusione prevista dalla normativa fiscale.
  • Il rimborso forfettario per raggiungere la sede di lavoro, anche se parametrato ai chilometri percorsi, va distinto dall’indennità per una trasferta temporanea disposta dal datore di lavoro verso un luogo diverso da quello di lavoro ordinario. In questa fattispecie il rimborso è imponibile.
  • Per applicare l’esclusione prevista per le trasferte occorre che vi sia uno spostamento temporaneo dalla sede ordinaria, effettuato su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; il semplice fatto che la sede sia in un comune diverso dalla residenza del lavoratore non basta.

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