Sentenza del 22/01/2024 n. 2133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva escluso l’imposizione Irpef e Iva per il 2004 sulla quota di A.A. del profitto di reato, qualificato dall’Ufficio come «reddito diverso» ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. La somma complessivamente distratta dal fallimento dell’impresa individuale E.E. fu F.F. ammontava a 7.503.258,35 euro ed era stata trasferita tramite la società Server Plus Ltd.; la sentenza penale definitiva aveva disposto la restituzione della somma da parte dei soci di fatto, tra cui A.A., pur dichiarando prescritto il reato. L’Agenzia deduceva: violazione delle regole sugli effetti della sentenza penale nel giudizio tributario; erronea interpretazione dell’ordine penale di restituzione come obbligo risarcitorio; valutazione scorretta delle prove e delle presunzioni circa la percezione personale del profitto; in subordine, omesso esame degli elementi probatori. In via preliminare, la Cassazione ha inoltre esaminato la notificazione del ricorso, avvenuta il 30 aprile 2020 durante la sospensione emergenziale dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso: la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non aveva sospeso il processo, sicché la notificazione effettuata nel periodo non era nulla; erano soltanto differiti gli effetti e i termini successivi. Nel merito ha accolto i primi tre motivi, ritenendo erronea la decisione regionale perché aveva escluso la percezione personale del profitto senza valutare complessivamente gli indizi, tra cui i passaggi della sentenza penale che collegavano il profitto della società ai coimputati e l’ordine di restituzione dell’intera somma distratta. La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma le sue risultanze possono costituire elementi di prova da apprezzare insieme agli altri dati, anche presuntivi. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi definitivamente stabilita la debenza dell’imposta.
Norme richiamate
L' art. 83 , comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020 , che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l' art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 , conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020 , ha disposto la complessiva "sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali" dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali.
La disciplina emergenziale ha sospeso i termini per compiere gli atti, non il processo in sé. L’atto compiuto durante la sospensione non è nullo; i termini collegati riprendono a decorrere alla fine del periodo.
Art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
L’Agenzia delle entrate aveva attribuito l’importo al contribuente a titolo di «reddito diverso», ai sensi dell’ art. 14 , comma 4, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.
La norma è indicata come base della qualificazione fiscale adottata dall’Ufficio per assoggettare a imposizione i proventi illeciti. La Corte non decide definitivamente se la somma sia imponibile: rinvia al giudice di merito una nuova valutazione delle prove e della percezione del profitto.
La disposizione è richiamata dall’Agenzia rispetto agli effetti civili del reato e all’ordine di restituzione. La Corte considera l’ordine restitutorio un effetto civile dell’accertata responsabilità, coerente con l’individuazione della somma distratta come profitto, ma non risolve definitivamente la controversia tributaria sulla percezione individuale.
Art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
È noto, al riguardo, che alla sentenza penale irrevocabile - sia essa di condanna o di assoluzione - non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari; ciò in quanto nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall' art. 7 , comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , e trovano ingresso, in particolare, anche presunzioni semplici, che di per sé sarebbero inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.
Nel giudizio tributario non opera un’automatica efficacia vincolante della sentenza penale; il giudice tributario può valutare anche presunzioni semplici, secondo le regole probatorie proprie di quel processo.
Ove tale valutazione manchi, ovvero il giudice tributario abbia errato nel sussumere o meno i fatti posti alla sua attenzione sotto i caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza), la sentenza di merito è censurabile in base all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la disposizione di cui all' art. 2729 cod. civ. sia stata oggetto di corretta applicazione anche in concreto.
Il giudice tributario deve valutare concretamente se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e considerarli insieme al restante materiale probatorio. La mancata valutazione o l’errata applicazione di tali criteri è censurabile in Cassazione.
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini processuali non equivale alla sospensione del processo: un atto notificato nel periodo non è per ciò solo nullo o inammissibile, mentre i termini collegati decorrono dalla fine della sospensione.
- La sentenza penale irrevocabile non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario, anche quando riguarda i medesimi fatti. Il giudice tributario deve esaminarne le risultanze autonomamente e confrontarle con tutte le altre prove.
- Nel contenzioso tributario possono concorrere presunzioni semplici; il giudice deve valutarne in concreto gravità, precisione e concordanza, senza liquidarle genericamente come indizi insufficienti.
- La distinzione tra la società che riceve formalmente somme e i soci o soggetti che ne avrebbero tratto vantaggio non basta, da sola, a escludere la percezione personale: vanno esaminate la sequenza delle operazioni, la destinazione plausibile dei fondi e le risultanze probatorie.
- Un ordine penale di restituzione dell’importo distratto può costituire un elemento significativo per individuare il profitto del reato, ma il giudice tributario deve comunque compiere una valutazione complessiva prima di stabilire se e in quale misura il provento sia imponibile al singolo contribuente.
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