Sentenza del 22/01/2024 n. 2124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR e dell’art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000. Ha sostenuto che il rimborso forfettario delle spese di accesso agli ambulatori situati fuori dal comune di residenza, previsto per il medico convenzionato, è una componente imponibile del reddito e non un rimborso risarcitorio esente. La controversia riguardava quindi la distinzione tra tale indennità di accesso e le indennità per trasferte temporanee disposte dal datore di lavoro, nonché l’applicabilità delle deroghe alla tassazione previste dall’art. 51 TUIR.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR delle Marche, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente da parte della CTP di Ascoli Piceno, e deciso la causa nel merito respingendo il ricorso originario del medico. Ha stabilito che il rimborso di accesso, calcolato forfettariamente in base all’indennità chilometrica, non è un’indennità per trasferta ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR: remunera gli spostamenti per raggiungere la sede di lavoro in un comune diverso da quello di residenza e rientra nel principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro, risultando imponibile. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il controricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in euro 1.600, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 51, commi 1 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
il principio di onnicomprensività previsto dall’ art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale
Il comma 1 assoggetta a imposizione le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, salvo che ricadano in una specifica deroga. Il rimborso forfettario di accesso alla sede del medico non rientra nella disciplina del comma 5 sulle trasferte temporanee ordinate dal datore di lavoro e, pertanto, è imponibile.
Art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000
il "rimborso spese di accesso" previsto dall’ art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all’ art. 51 comma 5 Tuir
L’indennità chilometrica forfettaria prevista per accedere alla sede di lavoro in un comune diverso da quello di residenza non è equiparabile al rimborso di una trasferta temporanea disposta nell’interesse del datore di lavoro. Non beneficia quindi, per questa sola ragione, della relativa esclusione dal reddito.
Art. 51, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Tale fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto, atteso che gli spostamenti in esame sono "individuali" e non possono, evidentemente, essere ricondotti alle "prestazioni di servizi di trasporto collettivo", previste dal menzionato articolo.
L’esclusione fiscale prevista per i servizi di trasporto collettivo diretti a raggiungere la sede di lavoro non si applica ai rimborsi individuali riconosciuti al medico per gli spostamenti verso gli ambulatori.
La Cassazione ha deciso la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Ai sensi dell’ art. 384 , primo comma, cod. proc. civ. si ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto: "il \"rimborso spese di accesso\" previsto dall’ art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un \"rimborso spese di accesso\" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle \"indennità percepite per le trasferte\" di cui all’ art. 51 comma 5 Tuir"
La disposizione consente alla Corte di enunciare un principio di diritto: in questo caso la Cassazione ha precisato la distinzione tra rimborso forfettario di accesso alla sede e indennità per trasferte temporanee.
Massime di principio
- Per stabilire se un rimborso di viaggio è imponibile, conta la sua funzione e il titolo in base al quale viene riconosciuto, non la sola denominazione di «rimborso spese».
- Il rimborso forfettario chilometrico riconosciuto al medico convenzionato per raggiungere una sede di lavoro situata in un comune diverso da quello di residenza è imponibile secondo la decisione, perché non costituisce una trasferta temporanea ordinata dal datore di lavoro.
- L’esclusione prevista per le indennità di trasferta presuppone uno spostamento temporaneo in un luogo diverso da quello in cui la prestazione è ordinariamente svolta, disposto nell’interesse del datore di lavoro; non si estende automaticamente agli spostamenti necessari per raggiungere la sede di lavoro.
- La deroga relativa al trasporto collettivo non copre i rimborsi individuali delle spese di spostamento.
- In assenza di una specifica deroga fiscale applicabile, opera il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro e le somme percepite in relazione al rapporto concorrono al reddito imponibile.
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