Sentenza del 22/01/2024 n. 2119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione, per gli anni 2001, 2002 e 2003, i compensi erogati alla contribuente dalla società tedesca Mut zur Zukunft GmbH per l’attività svolta presso un immobile di sua proprietà a Lecchiore di Dolcedo (IM), ritenendola attività d’impresa esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione. La contribuente sosteneva, fra l’altro, che il reddito fosse imponibile in Germania ai sensi dell’art. 19 della Convenzione italo-tedesca, che fosse fiscalmente residente in Germania e che mancassero i presupposti della stabile organizzazione; contestava inoltre aspetti dell’appello, la decadenza dall’accertamento IVA, l’accertamento induttivo, il mancato riconoscimento di un credito per imposte tedesche e le sanzioni.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva riformato tale decisione, riconoscendo la tassabilità in Italia in ragione della residenza accertata per il periodo fino al 18 giugno 2002 e, per il periodo successivo, della stabile organizzazione italiana. La Cassazione ha respinto tutti i 17 motivi: alcuni sono stati dichiarati inammissibili, altri infondati o assorbiti. Ha ritenuto non applicabile l’art. 19 della Convenzione, riferito ai compensi pagati da uno Stato o da enti pubblici per servizi resi a questi ultimi, mentre i corrispettivi provenivano da una società privata; ha inoltre considerato l’accertamento della stabile organizzazione una valutazione di fatto non rivedibile nei termini proposti. Le censure su residenza, decadenza, accertamento induttivo e sanzioni sono state giudicate inammissibili o infondate; è stato anche escluso, secondo l’accertamento della CTR, che la contribuente avesse pagato in Germania imposte sui redditi qui contestati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, art. 19
l’art. 19 della convenzione italo-tedesca, che attribuisce la potestà impositiva al paese erogatore del corrispettivo, si riferisce al "Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale".
La regola convenzionale riguarda i compensi corrisposti da uno Stato contraente o da enti pubblici per servizi resi a tali soggetti. Non si applica, per come è stata interpretata nella decisione, ai compensi versati da una società privata tedesca per l’attività svolta dalla contribuente.
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, artt. 5 e 7
avendo espressamente qualificato la CTR l’attività italiana della ricorrente come stabile organizzazione imprenditoriale, esso consiste nella contestazione circa l’accertamento di fatto in ordine all’esistenza di tale stabile organizzazione in Italia dell’impresa gestita dalla ricorrente.
La decisione considera la presenza di una stabile organizzazione italiana accertata dalla CTR una questione di fatto. La contestazione della sua sussistenza non può essere riproposta in Cassazione come mera richiesta di rivalutare gli elementi fattuali.
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, art. 14
In ogni caso anche tale attività risulta tassabile ove si trovi nel territorio del paese che ha eseguito la tassazione una base fissa, nozione similare a quella di stabile organizzazione per la quale si rimanda a quanto già osservato.
Anche la qualificazione come professionista indipendente non esclude la tassazione nel Paese in cui si trova una base fissa. Nel caso, la Corte richiama la sostanziale affinità della nozione con quella di stabile organizzazione.
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, art. 4
La censura relativa alla doppia residenza è stata assorbita dall’esame della residenza e della stabile organizzazione: per il periodo fino a giugno 2002 la CTR aveva accertato in fatto la residenza anagrafica in Italia, mentre per il periodo successivo la tassabilità era stata fondata sulla stabile organizzazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7
l’art. 7 DPR 633/72 fa riferimento anch’esso al concetto di stabile organizzazione
La disciplina IVA richiamata dalla Corte utilizza il concetto di stabile organizzazione; il riferimento è inserito nel ragionamento sulla presenza di una struttura operativa stabile in Italia.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 9, paragrafo 1
il riferimento in parola presuppone "un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate"
Per individuare un centro di attività stabile rileva una presenza sufficientemente permanente, dotata di risorse umane e tecniche adeguate a consentire lo svolgimento autonomo delle prestazioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La relativa censura sull’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia è stata assorbita, essendo stata respinta la contestazione processuale formulata con il motivo precedente.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
il fatto che alla ricorrente non fosse applicabile la normativa condonistica, sia pure per una decisione della Corte di Giustizia UE, non esclude l’applicabilità alla stessa della proroga biennale dei termini per l’accertamento previsto proprio per i soggetti che non si sono avvalsi del condono stesso dall’art. 10, l. n. 289/2002.
La mancata possibilità di accedere al condono non impedisce l’applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista per i contribuenti che non si siano avvalsi del condono.
Codice di procedura civile, art. 112
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
L’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile per il mancato esame di un’eccezione pregiudiziale di rito, quale l’inammissibilità dell’appello; inoltre, l’esame del merito può implicare il superamento delle eccezioni processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- L’art. 19 della Convenzione italo-tedesca sui compensi per funzioni pubbliche non si estende automaticamente a prestazioni sociali di interesse pubblico: occorre che il compenso sia pagato da uno Stato o da un ente pubblico e remuneri servizi resi a quel soggetto. Il pagamento da parte di una società privata non soddisfa tale requisito.
- La presenza di una stabile organizzazione o di una base fissa può comportare la tassazione nello Stato in cui l’attività è esercitata, anche se il contribuente invoca la residenza estera o la qualificazione dell’attività come professionale indipendente. Sono rilevanti la continuità e l’esistenza di una struttura operativa adeguata.
- In Cassazione non è sufficiente contestare l’esito della valutazione sulla residenza o sulla stabile organizzazione: se la censura mira a rivalutare fatti già accertati dal giudice di merito, può risultare inammissibile.
- La doppia imposizione o il pagamento di imposte all’estero devono essere allegati e dimostrati in modo pertinente rispetto ai redditi contestati; nel caso deciso, la CTR aveva accertato che la contribuente non aveva dichiarato né pagato in Germania le somme derivanti dall’attività svolta in Italia.
- Il mancato esame di un’eccezione processuale non integra, di per sé, omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; tale vizio riguarda il mancato esame di questioni di merito.
- Le eccezioni di decadenza, illegittimità dell’accertamento induttivo o sproporzione delle sanzioni devono essere formulate e documentate con precisione, indicando dove e in quali termini sono state proposte e la specifica base normativa della richiesta.
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