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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2132 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva versato complessivamente 2.163.004 euro, mediante F24 nel luglio 2002, luglio 2003 e luglio 2004, per rivalutare un compendio immobiliare occupato d’urgenza dal Comune di Roma nel 1984 per un piano di edilizia economica e popolare. Sosteneva di averne perso la proprietà nel 1990, quando aveva avviato un giudizio civile chiedendo in via principale il riconoscimento della proprietà e la restituzione dei beni e, in subordine, il risarcimento. Invocava anche la sentenza CEDU del 23 ottobre 2012, definitiva dal 23 gennaio 2013, che aveva riconosciuto il diritto a un’equa riparazione. Impugnava il diniego tacito del rimborso dell’imposta sostitutiva, sostenendo che non fosse più dovuta perché riferita a un bene non suo. In Cassazione contestava sia la valutazione degli effetti della pronuncia CEDU e della pretesa perdita della proprietà, sia la valutazione della prova che collegava i versamenti al terreno. L’Agenzia eccepiva inoltre la decadenza dal rimborso per decorso dei termini di 48 mesi dai pagamenti o di due anni dal presupposto restitutorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello, che non aveva negato in astratto l’efficacia delle pronunce CEDU, ma aveva escluso che quella sentenza accertasse vincolantemente la perdita della proprietà nel 1990. La domanda civile del 1990, formulata in via principale per conservare la proprietà e ottenerne la restituzione, non costituiva una rinuncia abdicativa univoca; la richiesta risarcitoria era solo subordinata. Inoltre, l’equa riparazione riconosciuta dalla CEDU gravava sullo Stato italiano e non comportava il rimborso dell’imposta. La rivalutazione era una facoltà volontaria del contribuente, accompagnata da una manifestazione di volontà negoziale non revocabile per ottenere il rimborso; l’eventuale maggior valore avrebbe potuto essere considerato nel giudizio di equa riparazione, se ritenuto utile. Il secondo motivo sulla prova della riferibilità dei pagamenti è rimasto privo d’interesse, essendo escluso il diritto al rimborso. Il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia, relativo alla decadenza, è stato dichiarato inammissibile perché l’accoglimento del ricorso principale, cui era subordinato, non si è verificato. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione era invocata dalla società in relazione alla restituzione dell’imposta, ma la Corte ha escluso il diritto al rimborso per le ragioni sostanziali esposte: la rivalutazione era una scelta volontaria e il relativo versamento non era recuperabile come indebito nel caso concreto.

  • Articolo 2033 del codice civile

    La società lo invocava a fondamento della ripetizione dell’indebito. La Corte ha ritenuto che il pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione volontaria non desse luogo, nelle circostanze accertate, a un importo ripetibile.

  • Articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    La sentenza CEDU produceva effetti nei confronti dello Stato italiano, tenuto all’equa riparazione riconosciuta, ma non accertava vincolantemente la data di perdita della proprietà né fondava il rimborso dell’imposta sostitutiva.

  • Articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

    La Corte richiama il regime di rivalutazione dei beni e afferma che la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e versare l’imposta sostitutiva non è revocabile, con conseguente obbligo dei versamenti rateali ancora dovuti.

  • Articolo 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La disposizione è richiamata quale fonte dell’inserimento nell’articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 del meccanismo che comporta l’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • La sentenza CEDU va letta secondo il suo contenuto effettivo: il riconoscimento di un’equa riparazione a carico dello Stato non equivale, di per sé, all’accertamento vincolante della data in cui il privato ha perso la proprietà, né determina automaticamente il rimborso di imposte versate.
  • Una richiesta di risarcimento formulata solo in via subordinata, insieme a una domanda principale volta a conservare la proprietà e ottenere la restituzione del bene, non manifesta una rinuncia abdicativa univoca. La rinuncia a un diritto richiede una volontà chiara e non condizionata.
  • Il versamento volontario di un’imposta sostitutiva per rivalutare un bene non è automaticamente rimborsabile solo perché, in seguito, si sostiene di non esserne più proprietari. Occorre considerare la natura dell’opzione fiscale e gli effetti della manifestazione di volontà con cui è stata esercitata.
  • Quando il giudice esclude il diritto al rimborso per una ragione sostanziale, può diventare priva di interesse la contestazione sulla prova dell’identificazione del bene cui si riferiscono i pagamenti.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: contestare un principio che il giudice non ha negato, senza censurare la sua effettiva ragione decisoria, può renderlo inammissibile.

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