Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12327/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2012 e 2013 emessi nei confronti di una società poi fallita. L’Ufficio contestava l’indebita detrazione dell’IVA su fatture emesse da una società terza per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e, per il 2013, anche su fatture di un’ulteriore società per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo assorbente il difetto di motivazione per relationem, perché gli atti richiamati non erano stati allegati né trascritti nelle parti essenziali. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che era sufficiente la riproduzione, anche sintetica, del contenuto essenziale degli atti richiamati; con il secondo ha denunciato violazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova, lamentando che la CTR non aveva valutato unitariamente gli indizi a sostegno dell’inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni. La società fallita ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo, in ipotesi di rigetto implicito, la violazione del contraddittorio preventivo in materia IVA, quale tributo armonizzato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo corretto il principio secondo cui la motivazione per relationem è valida se gli atti richiamati sono allegati oppure se il loro contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso in modo integrale o sintetico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché rivolto contro argomentazioni svolte ad abundantiam dalla CTR e non costitutive della ratio decidendi. Anche il ricorso incidentale condizionato della società fallita è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto proposto su questioni non decise e assorbite dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell’atto notificato.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione degli atti impositivi quale parametro della dedotta violazione.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato come norma sulla motivazione dell’accertamento IVA dedotta in violazione.

  • art. 3, comma 3, L. 241/1990

    La funzione dell’allegazione degli atti richiamati è integrativa della motivazione del provvedimento amministrativo; vanno allegati solo gli atti che integrano effettivamente la motivazione e non quelli solo evocati come fonte di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nelle due doglianze del ricorso principale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici e loro valutazione unitaria.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di detrazione IVA.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento IVA.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    Richiamati per affermare la tempestività del ricorso incidentale contenuto nel controricorso.

  • art. 83, D.L. 18/2020

    Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza coronavirus.

  • art. 36, comma 1, D.L. 23/2020

    Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al contraddittorio preventivo.

  • art. 12 L. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al contraddittorio preventivo nei controlli fiscali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando l’atto richiamato sia allegato oppure quando l’atto notificato ne riproduca in modo fedele e sufficiente il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente e al giudice di individuare le ragioni della pretesa.
  • Non è necessario allegare tutti gli atti menzionati nell’accertamento: vanno allegati solo quelli che hanno contenuto effettivamente integrativo della motivazione; gli altri possono essere utilizzati come elementi probatori della pretesa impositiva.
  • La mera mancata allegazione di documenti richiamati non determina invalidità dell’atto se il contenuto rilevante è già trasfuso, anche sinteticamente, nella motivazione dell’avviso.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che colpisca argomentazioni svolte ad abundantiam e non decisive, perché manca l’interesse ad impugnarle.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile se proposto dalla parte totalmente vittoriosa su questioni non decise o assorbite dal giudice di merito, mancando la soccombenza e dunque l’interesse processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.