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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30828/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un maggior reddito di circa 147 mila euro, ritenendo che il contribuente, quale dipendente di una società, avesse simulato forniture di merce e predisposto bonifici in favore di una società a lui riferibile, così da conseguire un ingiusto profitto. La CTR ha confermato l'accertamento, qualificando le somme come proventi illeciti tassabili tra i redditi diversi e ritenendo il contribuente legittimato passivo perché amministratore unico della società beneficiaria. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 14 l. n. 537/1993, sostenendo che i proventi da illecito sarebbero tassabili solo se riconducibili a una categoria reddituale tipica, mentre i proventi da reato sarebbero soltanto sequestrabili o confiscabili; 2) violazione dell'art. 36 d.l. n. 223/2006 e degli artt. 1 e 6 TUIR, negando che la norma interpretativa consenta di qualificare come redditi diversi qualsiasi provento da reato; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., per difetto di prova circa la riferibilità personale delle somme; 4) violazione dell'art. 5 TUIR, assumendo che l'accertamento avrebbe dovuto essere intestato alla società e non al singolo socio; 5) violazione degli artt. 56 e 83 TUIR, sostenendo che, trattandosi di reddito d'impresa, andasse determinato al netto delle sopravvenienze passive; 6) omessa motivazione e omesso esame sul diniego di non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 7) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992, invocando l'incertezza del quadro normativo anteriore alla norma interpretativa del 2006.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi, affermando che l'art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006 ha natura di interpretazione autentica ed efficacia retroattiva, e che i proventi illeciti, se non classificabili in altre categorie reddituali, sono comunque imponibili come redditi diversi, a prescindere dalla liceità della fonte. Ha inoltre respinto il terzo e il quarto motivo perché la CTR aveva accertato in fatto che le somme erano state incamerate direttamente dal contribuente, con giudizio di merito insindacabile in cassazione. Infine ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, osservando che il ricorrente non aveva adeguatamente allegato i presupposti della doglianza sulle sanzioni e sull'asserita obiettiva incertezza normativa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    "nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, Tuir devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito"

    La Corte la considera norma oggetto di interpretazione autentica e, nella lettura consolidata richiamata, consente la tassazione dei proventi illeciti; se non classificabili nelle categorie tipiche, essi sono comunque imponibili come redditi diversi.

  • art. 36, comma 34-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212"

    È norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, con efficacia retroattiva; introduce il principio generale della tassabilità dei proventi illeciti, anche se non riconducibili a una categoria reddituale tipica.

  • art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le categorie reddituali tipizzate non esauriscono l'imponibilità dei proventi illeciti, che possono essere attratti nei redditi diversi se non inquadrabili altrove.

  • art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte richiama la categoria residuale dei redditi diversi come contenitore dei proventi illeciti non altrimenti classificabili.

  • art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Non viene applicato per imputare il maggior reddito alla società e ai soci, perché la CTR ha accertato in fatto che il beneficiario effettivo era il singolo contribuente.

  • art. 56, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La tesi della determinazione secondo le regole del reddito d'impresa viene esclusa perché il provento è stato correttamente ricondotto ai redditi diversi.

  • art. 83, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Non trova applicazione nel caso, per la medesima ragione di cui sopra.

  • art. 2729 c.c.

    Il motivo è respinto perché investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla riferibilità delle somme al contribuente.

  • art. 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La doglianza sulle sanzioni è dichiarata inammissibile per insufficiente specificazione dei presupposti dell'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione invocati dal ricorrente; la Corte reputa infondati o inammissibili i relativi motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 415-bis c.p.p.

    È richiamato come fonte dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari da cui la CTR ha tratto elementi sulla riferibilità delle somme al contribuente.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, i proventi derivanti da attività illecite sono imponibili; se non sono inquadrabili in una specifica categoria reddituale tipizzata, devono essere trattati come redditi diversi.
  • La norma introdotta dall'art. 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223/2006 ha natura di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, l. n. 537/1993 e opera retroattivamente.
  • Ai fini della tassazione dei proventi illeciti, non è decisiva la liceità della fonte produttiva, ma la sussistenza stessa di un incremento patrimoniale imponibile secondo la disciplina fiscale.
  • La deduzione di errori nella qualificazione soggettiva del reddito o nella riferibilità delle somme non è scrutinabile in cassazione quando la decisione impugnata si fondi su un accertamento di fatto del giudice di merito non adeguatamente censurato.
  • La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere specificamente argomentata, indicando il concreto quadro di incertezza e la sua incidenza sul caso; la censura generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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