Cassazione Civile, Ordinanza n. 16166/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di persone era stata destinataria di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, sulla base di un reddito d'impresa ricostruito in via induttiva e di presunti maggiori ricavi; in parallelo, ai soci erano stati notificati avvisi di accertamento per maggiori redditi IRPEF e addizionali, asseritamente derivanti da utili extracontabili. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento per intervenuta decadenza, perché gli avvisi erano stati notificati oltre il termine ordinario quadriennale. In appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione, con riconoscimento del raddoppio dei termini in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa o apparente motivazione sul raddoppio dei termini, sostenendo che la CTR non avesse verificato in concreto i presupposti dell'obbligo di denuncia e la reale trasmissione della notizia di reato, oltre a contestare l'applicazione del raddoppio all'IRAP; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per mancata disamina analitica delle censure di primo grado e dell'appello, nonché per carenza di motivazione sulla distinzione tra imposte e sul periodo cui applicare il raddoppio; 3) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul procedimento, assumendo che la documentazione prodotta dimostrasse la buona fede dei soci accomandanti e che fossero state trascurate questioni relative a motivazione dell'atto, allegazione del PVC e contestazione delle somme; 4) omessa pronuncia e violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non contestazione, per il mancato esame della documentazione che, secondo i ricorrenti, dimostrava l'estraneità di molte operazioni contestate e l'assenza di considerazione del PVC e degli atti prodotti.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il primo motivo, ma esclusivamente nei limiti relativi all'IRAP: ha affermato che il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, poiché le violazioni in materia di IRAP non sono assistite da sanzione penale e non rientrano nelle ipotesi del d.lgs. n. 74/2000. Per il resto, ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte concernente IRPEF/IVA e ha dichiarato inammissibili integralmente il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando in sintesi la commistione di censure eterogenee, la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito e, per alcune doglianze, la novità delle questioni non ritualmente prospettate nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla parte relativa all'avviso IRAP e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della decadenza con riferimento a tale tributo e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine ordinario di accertamento per le imposte sui redditi può essere raddoppiato, nel testo ratione temporis, quando risultino fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Per l'IVA opera, nel sistema richiamato, il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportino obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone il mero riscontro di fatti che facciano insorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.
d.l. n. 223/2006, art. 37, commi 24, 25 e 26
Le disposizioni sul raddoppio dei termini sono state richiamate per affermare l'operatività del meccanismo, nei limiti temporali previsti, per imposte sui redditi e IVA.
È il catalogo dei reati tributari che rilevano ai fini dell'obbligo di denuncia e quindi del raddoppio dei termini; non riguarda le violazioni in materia di IRAP.
Le censure sono state dichiarate inammissibili quando formulate con commistione di vizi eterogenei o quando miravano a una rivalutazione del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dai ricorrenti per il dovere di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per sostenere il vizio di motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili.
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata come parametro delle censure sul difetto di motivazione.
Invocato per il requisito di motivazione degli atti impositivi, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile o nuova.
art. 10, comma 3, l. n. 212/2000
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della buona fede del contribuente, senza accoglimento della censura.
Richiamato per il principio di non contestazione; la Corte ha rilevato che la doglianza tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio.
Invocato per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 19 d.l. n. 46/1999
Richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo nell'esito finale.
Richiamato nel quarto motivo, senza rilievo decisivo nell'esito finale.
Richiamato per la prova presuntiva e i movimenti bancari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per i poteri istruttori in materia IVA, senza accoglimento delle doglianze.
Massime di principio
- Nel sistema del raddoppio dei termini di accertamento, rileva il mero emergere di fatti che rendano obbligatoria la denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP, poiché le violazioni in materia di IRAP non rientrano tra i reati tributari presidiati dal d.lgs. n. 74/2000 e non sono assistite da sanzione penale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo vizi diversi e incompatibili, come la violazione di legge e il vizio di motivazione, impedendo alla Corte di individuare con precisione il perimetro della censura.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito ha già accertato in fatto la sussistenza dei presupposti del raddoppio.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito o non specificamente localizzate negli atti processuali sono inammissibili in cassazione per novità della censura e difetto di autosufficienza.
- Le doglianze di omessa pronuncia o di violazione del principio di non contestazione devono indicare in modo puntuale quale domanda o quale documento sarebbe stato trascurato; altrimenti la censura resta generica e inammissibile.
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