Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva ricostruito il reddito del contribuente sulla base di indagini finanziarie, ritenendo che accrediti e addebiti non giustificati sui conti correnti fossero riconducibili a ricavi derivanti da attività commerciale abituale di recupero e vendita di rottami ferrosi. Il contribuente aveva sostenuto, invece, che l'attività svolta fosse meramente occasionale, con conseguente tassazione solo come reddito diverso ex art. 67 TUIR e non come reddito d'impresa; aveva inoltre contestato l'applicazione dell'IVA e del reverse charge, la debenza di soli IRPEF e addizionali, la qualificazione di alcuni addebiti come ricavi tassabili, il mancato riconoscimento di costi forfettari e la pretesa contributiva INPS. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, qualificando l'attività come occasionale e riconoscendo costi forfettari del 10%. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e/o insufficiente della sentenza di appello, perché la CTR aveva affermato l'occasionalità senza spiegare i fatti dimostrativi, senza confrontarsi con le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e senza chiarire gli indici di numero contenuto di operazioni e di scarsa rilevanza economica; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 55 e 67 TUIR, per avere il giudice di merito qualificato come reddito diverso un'attività che l'Ufficio riteneva abituale; 3) violazione dell'art. 109 TUIR per il riconoscimento equitativo di costi forfettari del 10% non provati dal contribuente e non ammissibili nelle indagini bancarie analitico-presuntive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di motivazione apparente/insufficiente della sentenza della CTR. Ha osservato che il giudice di merito si era limitato a una valutazione quantitativa delle operazioni e degli importi ricostruiti tramite indagini finanziarie, senza svolgere un esame effettivo della sistematicità o meno dell'attività, senza confrontarla con le altre attività svolte dal contribuente negli anni precedenti e successivi, e senza verificare se l'attività contestata fosse programmata e quindi abituale oppure meramente occasionale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disposizione rileva per distinguere il reddito diverso derivante da attività non esercitate abitualmente rispetto al reddito d'impresa; la qualificazione dipende dalla verificata occasionalità o abitualità dell'attività svolta.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le risultanze delle indagini finanziarie costituiscono base presuntiva per il recupero a tassazione di movimenti bancari non giustificati, con conseguente necessità di adeguata prova contraria e di corretta valutazione delle presunzioni.
Richiamato in relazione alla nozione di reddito d'impresa e agli indici di abitualità/sistematicità dell'attività economica.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riconoscimento di costi forfettari non provati; la censura è rimasta assorbita.
art. 74 d.P.R. n. 633 del 1972
Menionato nel riepilogo delle difese del contribuente con riferimento al regime IVA e al reverse charge; il punto non è stato deciso in cassazione perché assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente o insufficiente quando il giudice di merito afferma una conclusione decisiva, come l'occasionalità o l'abitualità di un'attività economica, senza indicare in modo comprensibile gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che sorreggono la decisione.
- Per distinguere un'attività occasionale da un'attività abituale o d'impresa non è sufficiente una valutazione meramente quantitativa del numero o dell'importo delle operazioni: occorre verificare la sistematicità, la ripetitività, la programmazione dell'attività e il suo coordinamento con eventuali altre attività svolte dal soggetto.
- L'accertamento della natura occasionale o abituale di un'attività deve confrontarsi con il complesso delle circostanze fattuali emergenti dagli atti, comprese le altre attività economiche del contribuente e gli elementi indiziari ricavati dalle indagini finanziarie.
- Quando una censura di legittimità è accolta per un vizio decisivo di motivazione, i motivi ulteriori che dipendono dalla medesima questione di fatto restano assorbiti.
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