Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione in materia forestale con cui a un proprietario di un bosco veniva richiesto il pagamento di una somma rilevante per avere trasformato il bosco di sua proprietà senza la prescritta autorizzazione, su una superficie indicata in circa 4.614 mq. Il destinatario dell’ordinanza proponeva opposizione e il Tribunale la accoglieva revocando il provvedimento. La Regione impugnava e la Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che la realizzazione di una piccola costruzione in legno, poi rimossa, in un’area boschiva non integrasse una trasformazione effettiva e rilevante del bosco, né determinasse una diversa utilizzazione concreta della vasta superficie rispetto a quella forestale. In cassazione la Regione deduceva un unico motivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato vari documenti e atti istruttori, tra cui verbali dei Carabinieri Forestali, una segnalazione di trasformazione abusiva, gli scritti difensivi della controparte e fotografie aerofotogrammetriche, che avrebbero provato la trasformazione del contesto boschivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà tendeva a contestare la ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito e a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Inoltre, ha osservato che si era in presenza di una doppia conforme, circostanza che preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo la specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto dalla ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della Regione al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente i motivi di cassazione; la mancata indicazione delle disposizioni di legge e delle ragioni della denunciata violazione può condurre all’inammissibilità della singola doglianza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto solo nei ristretti limiti della norma e non quando la censura miri a una rivalutazione delle prove.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura per omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l’ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della norma astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di documenti o fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La mancata specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle ragioni della violazione può determinare l’inammissibilità della doglianza in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16004/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →