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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Le società avevano domandato l’indennizzo ex legge Pinto per la durata irragionevole di una procedura fallimentare nella quale avevano insinuato crediti di importo modesto. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione alla precedente decisione di diniego, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001, perché la pretesa era bagatellare se confrontata sia con il valore dei crediti ammessi sia, soprattutto, con le rilevanti condizioni patrimoniali e reddituali delle società. Le ricorrenti hanno denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 135 c.p.c., dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la norma non mira a escludere dall’indennizzo i soggetti "capitalizzati", ma a rendere valutabile la pretesa quando il valore sia modesto per la generalità dei consociati ma non per la parte; hanno inoltre contestato che la Corte territoriale avesse addossato a loro la prova contraria rispetto alla presunzione di irrisorietà. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del DM 55/2014 per il rimborso forfetario delle spese generali, ritenuto dovuto solo per difesa privata e non per difesa erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata l’interpretazione della Corte d’appello sull’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001: la valutazione dell’irrisorietà deve essere anzitutto oggettiva, e le condizioni personali della parte operano come ulteriore criterio di controllo dell’effettiva irrisorietà già riscontrata in base al valore della pretesa, non potendo da sole giustificare l’esclusione dell’indennizzo per una società di capitali solo perché patrimonialmente consistente. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda secondo i principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001

    "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di […] irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio è iuris tantum e richiede una valutazione prima oggettiva dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa; le condizioni personali della parte sono un ulteriore criterio di controllo, non un autonomo parametro idoneo da solo a rendere bagatellare la domanda.

  • art. 2 L. 89/2001

    Nel sistema dell’equa riparazione il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione della ragionevole durata del processo, salvo specifiche circostanze che lo escludano nel caso concreto.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La disciplina nazionale va letta in coerenza con i principi convenzionali sulla ragionevole durata del processo e con la giurisprudenza della Corte EDU sull’abuso del diritto per domande manifestamente prive di interesse reale o relative a somme irrisorie.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro convenzionale, senza specifica autonoma statuizione della Corte oltre al richiamo sistematico all’interpretazione conforme alla CEDU.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte chiarisce che, nelle ipotesi di presunzione ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), la parte deve provare positivamente la sussistenza del pregiudizio.

  • artt. 115 e 135 c.p.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso come norme processuali asseritamente violate, senza una autonoma interpretazione decisoria distinta nel corpo della motivazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo sulle spese, motivo dichiarato assorbito per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 2, comma 2, DM Giustizia n. 55/2014

    Richiamato in relazione al rimborso forfetario delle spese generali, censura assorbita dal rinvio.

  • artt. 111 e 117 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali a sostegno dell’interpretazione conforme alla CEDU e alla disciplina dell’equa riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la regola generale è che il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo si presume sussistente una volta accertata la violazione del termine ragionevole, salvo che ricorrano circostanze concrete idonee a escluderlo.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa o del valore della causa richiede una valutazione innanzitutto oggettiva della posta in gioco; le condizioni personali della parte costituiscono solo un correttivo, non un criterio sostitutivo del dato oggettivo.
  • Non è consentito escludere automaticamente dall’indennizzo le società di capitali solo perché patrimonialmente rilevanti, dovendosi evitare che la capacità economica del soggetto diventi un fattore di esclusione generale dalla tutela Pinto.
  • L’onere della prova, nelle ipotesi di presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, grava sul richiedente, ma il giudice deve applicare correttamente il criterio legale di valutazione dell’irrisorietà prima di pretendere la prova contraria.
  • La nozione di irrisorietà va letta in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU, che ammette il rilievo dell’assenza di un interesse reale o dell’estrema modestia della somma, ma non autorizza letture tali da svuotare la tutela convenzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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