Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento di importo pari a euro 709,72, emessa per sanzioni amministrative. L'opponente aveva appreso dell'esistenza della pretesa tramite estratto di ruolo e aveva dedotto la prescrizione del credito. In primo grado il Giudice di pace ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la partita fosse stata annullata ex lege per effetto del d.l. 119/2018, e ha compensato integralmente le spese. In appello la parte soccombente in punto spese ha lamentato che il primo giudice non avesse applicato correttamente il criterio della soccombenza virtuale. Il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo corretto il richiamo al factum principis determinato dallo ius superveniens e disponendo nuovamente la compensazione delle spese. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 615 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo in sostanza che le spese andavano regolate secondo la soccombenza virtuale e non potevano essere compensate solo per l'intervenuto annullamento ex lege del carico. Roma Capitale ha resistito eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetti di tecnica redazionale e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate da Roma Capitale, osservando che il ricorso, pur contenendo riproduzioni di atti, esponeva in modo sufficientemente sintetico i fatti e i motivi di censura, concentrati sulla regolazione delle spese in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale e del Giudice di pace: l'annullamento della cartella non derivava da un accertamento di illegittimità dell'atto, ma da uno ius superveniens (stralcio dei debiti previsto dal d.l. 119/2018) valutabile come factum principis idoneo a far venir meno l'interesse ad agire e a giustificare la compensazione integrale delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi; la pedissequa riproduzione integrale degli atti non basta, ma nel caso concreto l'atto è stato ritenuto comunque sufficientemente intellegibile.
Richiama il principio della soccombenza nella regolazione delle spese.
La compensazione delle spese è ammissibile solo nei limiti e con le ragioni previste dalla norma; nel caso concreto è stata ritenuta legittima in presenza di uno ius superveniens qualificato come factum principis.
È evocato come parametro di violazione di legge, ma la Corte non ravvisa alcuna omissione o ultrapetizione decisiva.
È richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nel contesto dell'opposizione alla pretesa esecutiva/di riscossione.
È evocato dal ricorrente quale disciplina del rito applicabile all'opposizione.
Il venir meno dell'interesse ad agire, per annullamento ex lege della partita, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La norma sullo stralcio dei carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione integra uno ius superveniens che produce l'annullamento automatico del debito e può determinare la cessazione della materia del contendere.
È il provvedimento normativo sopravvenuto che ha determinato l'annullamento ex lege del carico e la cessazione della materia del contendere.
È la legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la disciplina dello stralcio.
comma 1 quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato per la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti o per tecnica redazionale non è accolta quando il ricorso, pur contenendo riproduzioni di atti, consente comunque di individuare con chiarezza vicenda processuale, questioni controverse e motivi di cassazione.
- La regolazione delle spese va governata dal principio di soccombenza anche quando il giudizio si chiuda con cessazione della materia del contendere; tuttavia la compensazione può essere ritenuta legittima se la cessazione deriva da uno ius superveniens che elimina ex lege la pretesa e integra un factum principis.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è ammissibile quando il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; non basta una mera diversa valutazione equitativa se la motivazione è coerente con la causa estintiva sopravvenuta.
- Quando l'annullamento della pretesa non dipende da una sua originaria illegittimità ma da una disciplina sopravvenuta di stralcio, il venir meno dell'interesse ad agire può essere valorizzato dal giudice ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere e della compensazione integrale delle spese.
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