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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22668/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa nei confronti di una società in relazione a una cartella di pagamento riguardante recupero crediti di imposta, IVA e altre partite riferite all’anno 2015. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione e riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, perché l’agente della riscossione non avrebbe depositato le ricevute di notifica del gravame; 2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell’ente, assumendo che il soggetto che aveva conferito il mandato al difensore non fosse legittimato o che mancasse la prova della procura speciale; 3) violazione della disciplina sulla sospensione/annullamento delle cartelle per fatti estintivi sopravvenuti ex art. 1, commi 538 ss., l. n. 228/2012, sostenendo che la cartella fosse caducata ex lege per mancato riscontro all’istanza di sospensione/annullamento; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la corte di merito non avrebbe adeguatamente spiegato la validità della notifica della cartella via PEC e, in particolare, l’idoneità dell’indirizzo usato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il primo, il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se ricorrevano i presupposti per l’annullamento/sospensione previsti dalla disciplina sulle cartelle e se vi fosse l’inerzia qualificata dell’agente della riscossione. La Corte ha inoltre confermato che: il deposito delle ricevute PEC in formato analogico non comporta automaticamente inammissibilità dell’appello se la data di notifica è desumibile e non contestata; la questione sulla rappresentanza processuale era comunque inammissibile o infondata; la motivazione della sentenza di merito sulla notifica PEC non era apparente.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    va interpretato in senso conforme all’art. 6 CEDU per evitare formalismi eccessivi; il mancato deposito delle ricevute telematiche in formato digitale non comporta inammissibilità se le copie analogiche depositate consentono di verificare tempestività e data di notifica e quest’ultima non è specificamente contestata

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiama la disciplina del deposito della prova di notificazione dell’appello, ma non impone un formalismo tale da sacrificare il diritto di accesso al giudice quando la funzione della norma sia comunque soddisfatta

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme alle norme sul rito tributario per sostenere la nullità processuale dedotta

  • art. 6 CEDU

    impone di evitare limitazioni sproporzionate o eccessivamente formalistiche al diritto di accesso al giudice; la verifica va compiuta tenendo conto della proporzionalità della restrizione e della sua funzionalità allo scopo processuale

  • art. 117 Cost.

    funge da parametro interposto rispetto all’art. 6 CEDU nell’interpretazione conforme della norma processuale interna

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016

    ha istituito l’Agenzia delle entrate-Riscossione come ente pubblico economico sottoposto anche alle norme del codice civile e alle leggi sulle persone giuridiche private

  • art. 5 Statuto ADER

    il direttore rappresenta l’Agenzia anche in giudizio con facoltà di promuovere e resistere alle liti; la previsione non esclude, di per sé, l’applicazione delle regole civilistiche sulla rappresentanza

  • art. 1387 c.c.

    il potere di rappresentanza deriva dalla legge o dall’interessato; la disciplina civilistica può integrare quella statutaria per la rappresentanza dell’ente

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    se fosse stata contestata solo l’esistenza della procura o una regolarizzazione della rappresentanza, il giudice avrebbe potuto assegnare un termine per sanare il vizio

  • art. 1, commi 537, 538, 539 e 540, legge n. 228 del 2012

    la procedura di sospensione/annullamento del ruolo opera solo nelle ipotesi tipizzate e non per qualsiasi istanza del debitore; il giudice deve verificare la ricorrenza dei presupposti normativi e l’inerzia qualificata dell’agente della riscossione

  • art. 1, comma 538, legge n. 228 del 2012

    elenca in modo tassativo i fatti che giustificano la sospensione/annullamento del carico, tra cui prescrizione/decadenza, sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza di annullamento o pagamento anteriore

  • art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012

    l’annullamento non opera se l’istanza si fonda su motivi diversi da quelli tipizzati, salvo le ipotesi espressamente previste

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    consente la notificazione della cartella via PEC all’indirizzo del destinatario risultante da INI-PEC; non richiede che la PEC del notificante provenga a sua volta da un pubblico registro

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato per escludere che imponga, nel caso concreto, l’inesistenza della notificazione se l’indirizzo del mittente non è nei pubblici registri

  • art. 3-bis legge n. 53 del 1994

    disciplinando le notifiche degli avvocati, non è norma decisiva per escludere la validità della notifica eseguita dall’agente della riscossione

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    richiamato dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 quale disciplina applicabile alla notifica della cartella via PEC

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito del deposito della prova della notificazione dell’appello non va letto in modo meramente formalistico: se l’atto depositato in formato analogico consente comunque di verificare la data di perfezionamento della notifica e tale data non è specificamente contestata, l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per il solo difetto di produzione del formato telematico originale.
  • Le norme processuali interne che limitano l’accesso al giudice devono essere interpretate in conformità all’art. 6 CEDU, evitando formalismi eccessivi che trasformino il requisito documentale in una barriera sproporzionata all’esame nel merito.
  • In tema di rappresentanza processuale di un ente, non è necessario che la parte provi d’ufficio la qualità del rappresentante se quest’ultima deriva da fonti soggette a pubblicità legale; la contestazione deve essere tempestiva e specifica, altrimenti è inammissibile o irrilevante.
  • La disciplina della sospensione/annullamento delle cartelle ex l. n. 228/2012 opera solo quando ricorra una delle ipotesi tipizzate dal legislatore e il giudice deve accertare in concreto sia la riconducibilità del caso a una delle ipotesi previste sia l’inerzia qualificata dell’agente della riscossione.
  • La motivazione della sentenza non è apparente se dal testo complessivo emerge la ratio decidendi e risultano comprensibili i presupposti fattuali e giuridici della decisione, anche quando la motivazione sia sintetica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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