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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22649/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno 2014 emessi dapprima dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e poi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker estero. Con il primo atto l'Ufficio dei Monopoli aveva determinato induttivamente il volume della raccolta delle scommesse e applicato l'imposta unica sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi; con il secondo atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base del primo, aveva determinato induttivamente la raccolta e i ricavi presunti, applicando imposte evase. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti, ma i ricorsi erano stati rigettati nei due gradi di merito. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la documentazione prodotta in giudizio non poteva considerarsi inutilizzabile perché non era stata specificamente richiesta dall'Amministrazione mediante il questionario e, comunque, il questionario riguardava il rapporto con l'Agenzia dei Monopoli e non con l'Agenzia delle Entrate; con il secondo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la determinazione induttiva dell'aggio nella misura dell'8% sarebbe stata effettuata senza considerare la documentazione prodotta, che avrebbe condotto a una percentuale inferiore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La ragione dell'accoglimento risiede nel fatto che il giudice d'appello non aveva accertato se i documenti prodotti solo in giudizio fossero stati oggetto di specifica richiesta da parte dell'Ufficio attraverso il questionario, presupposto necessario perché operi la preclusione all'utilizzo processuale dei documenti non esibiti in sede amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    la preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se quei documenti siano stati specificamente richiesti dall'Ufficio; il giudice di merito deve verificare in fatto tale specifica richiesta.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare la violazione di legge nella falsa applicazione della disciplina sulla inutilizzabilità documentale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'aggio determinato induttivamente.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    la Corte lo richiama quale espressione di un principio nomofilattico: il divieto di uso processuale dei documenti non esibiti presuppone una specifica richiesta degli accertatori e si applica anche in caso di mancata esibizione per errore non scusabile.

  • art. 24 Cost.

    viene richiamato per affermare che la disciplina della preclusione va letta in coerenza con il diritto di difesa.

  • art. 53 Cost.

    viene richiamato per affermare che la disciplina della preclusione va letta in coerenza con il principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • La preclusione probatoria tributaria per mancata esibizione documentale in sede amministrativa richiede una specifica richiesta dell'Ufficio avente ad oggetto proprio i documenti poi prodotti in giudizio; non basta una generica richiesta o un questionario non riferibile a quei documenti.
  • Non può parlarsi di rifiuto di esibizione quando il contribuente non abbia ricevuto una richiesta specifica dei documenti; la mancata produzione di ciò che non è stato richiesto non integra la fattispecie preclusiva.
  • Il giudice tributario, prima di dichiarare inutilizzabili i documenti prodotti in giudizio, deve verificare in concreto se l'Amministrazione li abbia effettivamente richiesti nella fase istruttoria amministrativa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una preclusione documentale, l'eventuale errore sulla sussistenza del presupposto della specifica richiesta incide sulla legittimità della sentenza e impone cassazione con rinvio per nuovo esame di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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