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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22654/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un'area asseritamente occupata illegittimamente per la realizzazione di una centrale di pompaggio idrico aveva ottenuto in primo grado il risarcimento commisurato al valore venale del bene, con abbattimento del 40% applicato dal CTU e riconosciuto dal Tribunale. In appello il comune aveva contestato la liquidazione, mentre il proprietario aveva impugnato in via incidentale la riduzione del valore sostenendo che l'area dovesse essere stimata come edificabile, senza abbattimenti, valorizzando la destinazione urbanistica e la possibilità di interventi privati. Il ricorso per cassazione, proposto dall'unica erede del proprietario originario, deduceva: 1) violazione di norme sull'espropriazione e sulla determinazione del valore del suolo, nonché degli artt. 2043, 2909 e 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato criteri riferibili all'espropriazione ordinaria e per avere ignorato un preteso giudicato interno sulla edificabilità; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla concreta edificabilità della zona, agli indici urbanistici, al contesto residenziale e a comparazioni di mercato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla asserita compromissione della commerciabilità del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i profili relativi a tardività del ricorso, violazione di giudicato e applicazione dell'art. 112 c.p.c.; ha però accolto il primo motivo nei limiti in cui censurava il ragionamento della Corte d'appello sulla stima del terreno. La Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non poteva negare il valore edificatorio del suolo sulla base dell'idea che ciò avrebbe indirettamente sindacato la legittimità della variante urbanistica. Il punto decisivo era invece stabilire se il vincolo urbanistico fosse conformativo o espropriativo: se conformativo incide sulla stima, se espropriativo deve essere ignorato nella valutazione del valore dell'area. Il ricorso è stato quindi accolto per quanto di ragione sul primo motivo, con assorbimento degli altri due, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo applicabile era quello previgente, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della riforma del 2009.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve riprodurre adeguatamente il contenuto della decisione presupposta per consentire il controllo sulla dedotta formazione del giudicato.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude che il giudice d'appello abbia deciso su eccezioni estranee al thema decidendum, poiché la corretta stima del bene era oggetto diretto del giudizio.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale della responsabilità risarcitoria per l'occupazione illegittima.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per il preteso giudicato interno, ma la sua violazione non è stata ritenuta dimostrata.

  • art. 5-bis, comma 3, L. 359/1992

    richiamato dal ricorrente come norma non applicabile alla fattispecie di occupazione acquisitiva.

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    considerato dalla Corte territoriale ai fini della valutazione della edificabilità legale del suolo.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    considerato dalla Corte territoriale ai fini della determinazione del valore dell'area espropriata.

  • art. 55 d.P.R. 327/2001

    invocato dal ricorrente come disciplina applicabile alle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    richiamato dalla Corte d'appello come parametro equitativo in materia espropriativa tramite l'art. 34 d.l. 98/2011.

  • art. 34 d.l. 98/2011

    convertito in L. 111/2011

    richiamato come fonte dei criteri equitativi introdotti per la quantificazione del danno in materia espropriativa.

  • art. 25 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Vicenza

    invocato dal ricorrente a sostegno della possibilità di interventi privati nella zona urbanistica interessata.

Massime di principio

  • Nella stima del bene occupato illegittimamente ai fini risarcitori, occorre distinguere tra vincoli urbanistici conformativi ed espropriativi: solo i primi incidono sulla determinazione del valore, mentre i secondi devono essere ignorati.
  • La valutazione della destinazione urbanistica dell'area non costituisce un sindacato indiretto sulla legittimità del vincolo pianificatorio, ma un accertamento preliminare sulla sua natura e sui suoi effetti economici.
  • Ai fini del valore venale del suolo non può attribuirsi rilievo alla sola edificabilità di fatto; rilevano solo potenzialità edificatorie assentite dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle autorizzazioni amministrative necessarie.
  • La deduzione di un giudicato interno richiede che nel ricorso siano riprodotti in modo adeguato gli atti e i passaggi decisivi della decisione su cui il giudicato si assume formato.
  • Quando il motivo di ricorso investe la qualificazione del vincolo urbanistico, il giudice deve verificare la funzione concreta del vincolo nella pianificazione: se destinato a una generalità di beni, è conformativo; se imposto su beni determinati per una specifica opera pubblica, è preordinato all'esproprio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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