Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22655/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da due società per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una donazione immobiliare effettuata da due genitori in favore della figlia. I successivi eredi della donataria hanno resistito nei giudizi di merito e, rimasti soccombenti, hanno impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento della revocatoria. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e degli artt. 2901, 2902, 2652, 2943 e 2947 c.c., sostenendo che la costituzione del fondo patrimoniale, trascritta prima della notifica dell'atto di citazione, avrebbe impedito alle creditrici di agire esecutivamente e che, in ogni caso, eventuali azioni risarcitorie o restitutorie sarebbero state prescritte; hanno quindi contestato anche l'interesse ad agire delle società attrici. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di atti e documenti, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze documentali da cui, a loro dire, emergeva l'assenza di effetto prenotativo della trascrizione della domanda revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati congiuntamente, fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano trascritto in modo adeguato gli atti e i documenti su cui fondavano le censure, né indicato con precisione la loro collocazione nel fascicolo. Inoltre, la Corte ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore delle due società controricorrenti; non è stata pronunciata condanna alle spese in favore degli altri intimati perché non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalle società creditrici per far dichiarare inefficace la donazione immobiliare pregiudizievole.

  • art. 2902 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma che attribuisce al creditore l'effetto dell'inefficacia dell'atto revocato e la possibilità di soddisfarsi sui beni; la Corte non ne offre una diversa interpretazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare l'interesse ad agire delle attrici; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per pretesa rivalutazione del merito.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte entri nel merito della doglianza, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2652 c.c.

    citato dai ricorrenti in relazione agli effetti della trascrizione della domanda giudiziale; la Corte non affronta il merito della questione per carenza di specificità del ricorso.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte non esamina il merito della dedotta prescrizione per inammissibilità del motivo.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla prescrizione del risarcimento del danno; la Corte non si pronuncia sul punto nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare asserita omessa pronuncia o ultrapetizione; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata considerata volta a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ha ribadito che non è consentita una rivisitazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi per violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze per carenze di autosufficienza e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo qualifica come requisito a pena di inammissibilità del ricorso: occorre riportare e localizzare puntualmente atti e documenti sui quali si fondano le censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma di rinvio per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando le censure si fondano su atti o documenti del giudizio di merito, è necessario riportarne specificamente il contenuto e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione di errori di valutazione delle prove o la richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti non è proponibile in cassazione, perché il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
  • L'eccezione di prescrizione o, più in generale, le questioni che dipendono da specifici fatti processuali e sostanziali devono essere indicate con chiarezza quanto alla loro proposizione nei gradi di merito, altrimenti la censura risulta inammissibile.
  • La doglianza che l'atto revocato o la trascrizione della domanda non producano gli effetti invocati deve essere supportata da una ricostruzione autosufficiente dei fatti e dei documenti, non potendo la Corte colmare le lacune difensive attraverso autonome ricerche negli atti.
  • In sede di legittimità, il sindacato sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un riesame del materiale istruttorio o nella sostituzione del giudizio probatorio del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.