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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22298/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per fabbricati siti in Trevignano Romano e destinati a residence e ristorante. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la correttezza del classamento: per il fabbricato destinato a ristorante nella categoria D/8 e per il fabbricato destinato a residence nella categoria D/2, con rideterminazione della rendita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque censure: (1) violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso, perché l’ufficio avrebbe richiamato in astratto la stima comparativa ma avrebbe poi applicato una stima diretta; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova degli elementi posti a base della stima diretta; (3) erronea classificazione del fabbricato a ristorante nella categoria D/8, assumendo la riconducibilità dell’attività di ristorazione alla categoria C/1; (4) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o contraddittoria, soprattutto sul criterio di stima e sull’incremento di rendita; (5) omesso esame della perizia giurata di parte con riguardo alla classificazione e alla rendita proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento è sufficientemente motivato quando i dati del contribuente non vengano disattesi ma solo rivalutati dall’amministrazione con giudizio tecnico; per gli immobili del gruppo catastale D la rendita va determinata con stima diretta; il sopralluogo non è condizione di legittimità; la stima diretta può fondarsi sulle risultanze documentali già disponibili; il saggio di capitalizzazione non è liberamente determinabile dall’ufficio; la perizia di parte non integra, di per sé, un fatto storico decisivo omesso. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212

    richiamato come norma sulla motivazione dell’atto impositivo; la Corte afferma che, nella procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente se i dati del contribuente non sono stati disattesi e la divergenza deriva da valutazione tecnica.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241

    richiamato in tema di obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene infondata la censura perché l’ufficio aveva fondato il classamento su stima diretta e documentazione DOCFA.

  • art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652

    indicato come base normativa della stima diretta per gli immobili a destinazione speciale o particolare non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • art. 2 D.L. 23 gennaio 1993 n. 16

    richiamato per la procedura DOCFA in materia catastale.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    richiamato come disciplina della procedura DOCFA.

  • art. 30 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    richiamato per affermare che per le unità immobiliari di categoria speciale o particolare la rendita si accerta con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 37 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    richiamato per ribadire che, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, il reddito medio ordinario si determina mediante stima diretta.

  • art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604

    richiamato a conferma dell’uso della stima diretta per i fabbricati speciali.

  • art. 2 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    richiamato nel passaggio relativo al capitale fondiario e al saggio di capitalizzazione.

  • art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    richiamato per i criteri del capitale fondiario nella stima catastale.

  • art. 29 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142

    richiamato per il saggio di interesse/capitalizzazione da applicare.

  • art. 52, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali per la determinazione del valore degli immobili.

  • art. 34, comma 5, D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346

    richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali.

  • art. 12, comma 1, D.L. 14 marzo 1988 n. 70

    richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro per la censura di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza e per il vizio di motivazione denunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato nel senso del nuovo vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non estensibile alla mera mancata valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, se l’ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente ai fini del classamento, l’avviso può essere motivato in modo sintetico; se invece l’amministrazione contesta gli elementi fattuali prospettati dal contribuente, la motivazione deve esplicitare puntualmente le difformità riscontrate.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare del gruppo catastale D, la rendita va determinata mediante stima diretta; il sopralluogo non costituisce un presupposto indefettibile di legittimità dell’atto, potendo la stima fondarsi anche sulla documentazione disponibile nel procedimento.
  • Il saggio di capitalizzazione applicabile ai fini della rendita catastale non è oggetto di libera scelta dell’ufficio, ma è determinato in modo fisso e in relazione ai parametri normativi e ai moltiplicatori previsti dalla disciplina fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o relazioni tecniche di parte; la perizia stragiudiziale, da sola, non integra un fatto storico decisivo.
  • Chi impugna un classamento catastale fondato su stima diretta deve contestare concretamente la mancanza di elementi valutativi specifici relativi al singolo bene, e non limitarsi a dedurre l’assenza del sopralluogo o a proporre una diversa valutazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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