Cassazione Civile, Ordinanza n. 22298/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per fabbricati siti in Trevignano Romano e destinati a residence e ristorante. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la correttezza del classamento: per il fabbricato destinato a ristorante nella categoria D/8 e per il fabbricato destinato a residence nella categoria D/2, con rideterminazione della rendita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque censure: (1) violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso, perché l’ufficio avrebbe richiamato in astratto la stima comparativa ma avrebbe poi applicato una stima diretta; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova degli elementi posti a base della stima diretta; (3) erronea classificazione del fabbricato a ristorante nella categoria D/8, assumendo la riconducibilità dell’attività di ristorazione alla categoria C/1; (4) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o contraddittoria, soprattutto sul criterio di stima e sull’incremento di rendita; (5) omesso esame della perizia giurata di parte con riguardo alla classificazione e alla rendita proposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nella procedura DOCFA, l’avviso di classamento è sufficientemente motivato quando i dati del contribuente non vengano disattesi ma solo rivalutati dall’amministrazione con giudizio tecnico; per gli immobili del gruppo catastale D la rendita va determinata con stima diretta; il sopralluogo non è condizione di legittimità; la stima diretta può fondarsi sulle risultanze documentali già disponibili; il saggio di capitalizzazione non è liberamente determinabile dall’ufficio; la perizia di parte non integra, di per sé, un fatto storico decisivo omesso. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
richiamato come norma sulla motivazione dell’atto impositivo; la Corte afferma che, nella procedura DOCFA, la motivazione è sufficiente se i dati del contribuente non sono stati disattesi e la divergenza deriva da valutazione tecnica.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
richiamato in tema di obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
richiamato per il riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene infondata la censura perché l’ufficio aveva fondato il classamento su stima diretta e documentazione DOCFA.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
indicato come base normativa della stima diretta per gli immobili a destinazione speciale o particolare non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
art. 2 D.L. 23 gennaio 1993 n. 16
richiamato per la procedura DOCFA in materia catastale.
richiamato come disciplina della procedura DOCFA.
art. 30 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
richiamato per affermare che per le unità immobiliari di categoria speciale o particolare la rendita si accerta con stima diretta per ogni singola unità.
art. 37 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
richiamato per ribadire che, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, il reddito medio ordinario si determina mediante stima diretta.
art. 7 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604
richiamato a conferma dell’uso della stima diretta per i fabbricati speciali.
art. 2 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
richiamato nel passaggio relativo al capitale fondiario e al saggio di capitalizzazione.
art. 28 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
richiamato per i criteri del capitale fondiario nella stima catastale.
art. 29 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
richiamato per il saggio di interesse/capitalizzazione da applicare.
art. 52, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali per la determinazione del valore degli immobili.
art. 34, comma 5, D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346
richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali.
art. 12, comma 1, D.L. 14 marzo 1988 n. 70
richiamato in relazione ai moltiplicatori fiscali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro per la censura di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza e per il vizio di motivazione denunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretato nel senso del nuovo vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non estensibile alla mera mancata valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se l’ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente ai fini del classamento, l’avviso può essere motivato in modo sintetico; se invece l’amministrazione contesta gli elementi fattuali prospettati dal contribuente, la motivazione deve esplicitare puntualmente le difformità riscontrate.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare del gruppo catastale D, la rendita va determinata mediante stima diretta; il sopralluogo non costituisce un presupposto indefettibile di legittimità dell’atto, potendo la stima fondarsi anche sulla documentazione disponibile nel procedimento.
- Il saggio di capitalizzazione applicabile ai fini della rendita catastale non è oggetto di libera scelta dell’ufficio, ma è determinato in modo fisso e in relazione ai parametri normativi e ai moltiplicatori previsti dalla disciplina fiscale.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, deduzioni difensive o relazioni tecniche di parte; la perizia stragiudiziale, da sola, non integra un fatto storico decisivo.
- Chi impugna un classamento catastale fondato su stima diretta deve contestare concretamente la mancanza di elementi valutativi specifici relativi al singolo bene, e non limitarsi a dedurre l’assenza del sopralluogo o a proporre una diversa valutazione tecnica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2022 del 15/07/2022
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2022 del 15/07/2022
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22284/2022 del 15/07/2022
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22285/2022 del 15/07/2022
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22286/2022 del 15/07/2022
- ordinanza_civile · 15 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →