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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22285/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2002 e 2003 nei confronti di una società che operava nella rivendita di autovetture usate. L'Ufficio contestava l'indebita applicazione del regime del margine per alcune vetture acquistate tramite un intermediario nazionale, ritenendo che i presupposti del regime agevolato non sussistessero, poiché dai documenti e dalle risultanze dei precedenti passaggi emergeva che l'IVA era stata già assolta a monte ovvero che, quanto meno, non era stata dimostrata l'assenza del diritto alla detrazione. La società aveva impugnato gli atti; i ricorsi, riuniti, erano stati accolti in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina sul regime del margine, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'insussistenza dei requisiti del regime agevolato e aveva ritenuto sufficiente la buona fede del cessionario basata sulle sole attestazioni fatturate dal dante causa, senza pretendere dal contribuente la dimostrazione della diligenza massima esigibile e dei presupposti di fatto per applicare il regime speciale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il regime del margine, essendo derogatorio e più favorevole rispetto alla disciplina generale IVA, va interpretato restrittivamente; quando l'Amministrazione contesti con elementi oggettivi e specifici l'indebita fruizione del regime, incombe sul cessionario dimostrare i presupposti di fatto per l'applicazione dell'agevolazione, oltre a provare la propria buona fede mediante la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva indicato elementi specifici circa l'ordinaria assoggettabilità ad IVA dei precedenti passaggi e i dati dei primi acquirenti; la società non aveva fornito la prova dei presupposti del regime del margine, né poteva limitarsi ad affidarsi alle mere dichiarazioni formali contenute in fattura. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 36 e ss. d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85/1995

    La disciplina del regime del margine, in quanto derogatoria e agevolativa rispetto al regime IVA ordinario, è soggetta a interpretazione restrittiva; l'applicazione richiede la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    Quando l'Amministrazione contesti in base a elementi oggettivi e specifici l'indebita applicazione del regime del margine, l'onere di dimostrare i presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che se ne avvale.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondare la contestazione dell'Ufficio e, una volta allegati elementi specifici, il contribuente deve fornire prova contraria circa i presupposti di fatto del regime agevolato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

  • direttiva 2006/112/CE

    Il regime del margine costituisce una deroga al sistema generale IVA e perciò non può essere esteso oltre i casi previsti.

Massime di principio

  • Il regime fiscale agevolato, quando costituisce deroga al sistema ordinario, deve essere interpretato restrittivamente e può essere applicato solo se risultano provati tutti i presupposti di fatto richiesti.
  • Se l'Amministrazione finanziaria contesta l'indebita applicazione di un regime agevolativo sulla base di elementi oggettivi e specifici, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi dell'agevolazione e non limitarsi a invocare la regolarità formale dei documenti.
  • La buona fede dell'operatore non esonera dal dovere di diligenza professionale: nel commercio di beni usati, l'operatore deve adottare verifiche concrete e ragionevoli sulla provenienza del bene e sulla ricorrenza dei presupposti del trattamento fiscale più favorevole.
  • L'assenza di prova dei presupposti sostanziali dell'agevolazione comporta l'inapplicabilità del regime, indipendentemente dallo stato soggettivo del contribuente; la buona fede può rilevare, eventualmente, sul solo piano sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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