Cassazione Civile, Ordinanza n. 22284/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbendo il secondo motivo e il ricorso incidentale condizionato. Ha dichiarato che la causa non poteva essere proposta, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei soggetti chiamati per la prima volta in cassazione. Ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per giusti motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata nel 2006 a una società a responsabilità limitata in liquidazione, relativa a una compensazione IVA ritenuta illegittima dall'Ufficio. Il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto che agiva in nome e per conto della società quale amministratore e socio, ma la società risultava già cancellata dal registro delle imprese dal 2003. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 2495, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo il difetto di legittimazione processuale attiva del soggetto che aveva agito per la società estinta; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 30 del DPR 633/1972 e dell'art. 8 del DPR 322/1988 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Si è costituito solo il soggetto che aveva resistito nel merito, chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto che, essendo la cancellazione intervenuta dopo l'entrata in vigore della riforma societaria, la società fosse estinta e priva di capacità di stare in giudizio già al momento della proposizione del ricorso; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di soggetti evocati per la prima volta in cassazione, estranei ai gradi di merito.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
richiamato per dedurre il difetto di legittimazione processuale della parte che aveva agito in nome della società estinta
art. 2495, comma 2, c.c.
richiamato in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla sua estinzione
art. 360, n. 4, c.p.c.
indicata come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il secondo motivo
art. 30 DPR 633/1972
richiamato nel secondo motivo in tema di compensazione o rimborso IVA
art. 8 DPR 322/1988
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina dichiarativa e utilizzo del credito IVA
art. 382 c.p.c.
richiamato per la cassazione senza rinvio quando il vizio originario impedisce la prosecuzione del giudizio
Massime di principio
- Dopo la riforma del diritto societario, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio, anche se non tutti i rapporti facenti capo alla società siano stati definiti.
- Se il processo è introdotto da o contro una società già estinta, il vizio è originario e insanabile e impone la cassazione senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta.
- In sede di legittimità non possono essere introdotti nuovi soggetti estranei ai precedenti gradi di merito, poiché il giudizio di cassazione non è sede di ampliamento del thema decidendum o del perimetro soggettivo della controversia.
- Quando il primo motivo che investe la regolare instaurazione del rapporto processuale è fondato, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e l'eventuale ricorso incidentale condizionato.
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