Cassazione Civile, Ordinanza n. 22286/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione. In primo e in secondo grado i giudici tributari hanno accolto le doglianze del contribuente, ritenendo non provata la rituale notificazione della cartella e valorizzando, in particolare, la mancata produzione dell'originale dell'atto e la presenza di una relata/firmetta ritenuta non idonea. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ricostruito erroneamente la prova della notifica; (2) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2700 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la CTR tratto argomenti di prova dalla mancata produzione dell'originale della cartella; (3) violazione degli artt. 25 e 49 d.P.R. n. 602/1973 per avere ritenuto insufficiente la produzione di copia conforme/estratto di ruolo e relata di notifica. Il controricorrente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che la CTR aveva erroneamente trattato come questione di valutazione delle prove ciò che invece atteneva alla corretta applicazione di norme di diritto. Ha ritenuto che la presenza nella copia prodotta dal contribuente di un segno grafico in luogo della firma non bastasse a fondare l'inesistenza o nullità della notifica, dovendosi considerare unitariamente la documentazione formata in unico contesto e il sistema di notificazione a ricalco. Ha inoltre ribadito che la notificazione della cartella è una condizione di efficacia dell'atto e non un suo elemento costitutivo, con conseguente irrilevanza del vizio ove l'atto sia stato comunque tempestivamente impugnato. Quanto alla prova della notifica, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relazione di notifica; l'estratto di ruolo è stato considerato equipollente alla matrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura per contestare la valutazione compiuta dal giudice di merito sulla prova della notificazione.
Richiamato per sostenere che la CTR abbia erroneamente ripartito l'onere della prova sulla notifica della cartella; la Corte ritiene fondata la censura perché la prova può essere data con la documentazione prevista dalla legge.
Richiamato per censurare l'utilizzo, da parte della CTR, di elementi probatori ritenuti non correttamente valutati.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La norma è letta nel senso che l'esattore deve conservare matrice o copia della cartella con la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento e che, ai fini della prova della notifica, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la documentazione ivi indicata.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fede privilegiata degli atti pubblici e alla portata probatoria della relata di notificazione.
artt. 25 e 49 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati nel motivo di ricorso quale disciplina della cartella di pagamento e del relativo procedimento di riscossione.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento è una condizione di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo: il vizio della notifica non comporta invalidità utile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio mediante tempestiva impugnazione da parte del destinatario.
- Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale, l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l'originale o la copia autentica dell'atto; è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica, secondo quanto previsto dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
- L'illeggibilità della firma o sigla apposta nella relata di notificazione non determina di per sé nullità della notifica: occorre che sia oggettivamente impossibile individuare il firmatario e, in difetto, incombe sul destinatario l'onere di provare la non autenticità della sottoscrizione o l'insussistenza della qualità o del potere dichiarato.
- Quando la cartella è formata con sistema a ricalco o comunque in duplice copia, la prova della notificazione va valutata considerando unitariamente gli esemplari prodotti dalle parti, perché la presenza del documento nella disponibilità del destinatario può costituire indice della sua avvenuta consegna.
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