Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società contribuente. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo invalida la cartella perché priva del nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione. La società concessionaria della riscossione proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2697 c.c. e 156 c.p.c.; violazione o falsa interpretazione dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1977. La società intimata non si costituiva.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione: il ricorrente aveva depositato soltanto la ricevuta di accettazione della raccomandata postale, senza l'avviso di ricevimento attestante la consegna del plico al destinatario. Poiché la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna documentata dall'avviso di ricevimento, la mancanza di tale documento ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
richiamato come base del primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità
richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla dedotta invalidità della notificazione/atto
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1977
richiamato nel terzo motivo di ricorso come disposizione sulla cartella di pagamento
la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale
non consente la rinnovazione quando manchi l'avviso di ricevimento e la notificazione del ricorso sia inesistente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
richiamato implicitamente per il perfezionamento della notificazione postale tramite avviso di ricevimento
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione o con la sola ricevuta di accettazione, ma richiede la prova della consegna del plico al destinatario tramite avviso di ricevimento.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta determina l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la notificazione del ricorso è inesistente per difetto dell'avviso di ricevimento, non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
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