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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società contribuente. Dopo il rigetto in primo grado, la commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo invalida la cartella perché priva del nome del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione. La società concessionaria della riscossione proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2697 c.c. e 156 c.p.c.; violazione o falsa interpretazione dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1977. La società intimata non si costituiva.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione: il ricorrente aveva depositato soltanto la ricevuta di accettazione della raccomandata postale, senza l'avviso di ricevimento attestante la consegna del plico al destinatario. Poiché la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna documentata dall'avviso di ricevimento, la mancanza di tale documento ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    richiamato come base del primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla dedotta invalidità della notificazione/atto

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1977

    richiamato nel terzo motivo di ricorso come disposizione sulla cartella di pagamento

  • art. 149 c.p.c.

    la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale

  • art. 291 c.p.c.

    non consente la rinnovazione quando manchi l'avviso di ricevimento e la notificazione del ricorso sia inesistente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato implicitamente per il perfezionamento della notificazione postale tramite avviso di ricevimento

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione o con la sola ricevuta di accettazione, ma richiede la prova della consegna del plico al destinatario tramite avviso di ricevimento.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta determina l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando la notificazione del ricorso è inesistente per difetto dell'avviso di ricevimento, non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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