Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto integrale pagamento delle somme dovute in sede di definizione agevolata e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello e confermato gli atti impositivi impugnati. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; la causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo per verificare il pagamento integrale delle somme dovute. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria attestando l'integrale pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, seguita dall'integrale pagamento delle somme dovute, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione diviene improcedibile sul piano sostanziale e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, la Corte prende atto dell'avvenuto pagamento e definisce il processo senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese secondo il criterio indicato dalla Corte nel provvedimento, con addebito alla parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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