Cassazione Civile, Ordinanza n. 16301/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici specializzandi avevano chiesto, in primo e secondo grado, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di differenze economiche e contributive ovvero al risarcimento del danno, sostenendo che il trattamento previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione non fosse stato adeguato agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie. In particolare deducevano: che l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 prevedeva una borsa di studio con meccanismi di incremento annuale per l'inflazione e di rideterminazione triennale; che tali meccanismi sarebbero stati illegittimamente bloccati da norme successive; che il d.lgs. n. 368 del 1999, attuativo della direttiva 93/16/CE, aveva introdotto un trattamento economico più elevato, ma la sua effettiva applicazione era avvenuta solo dall'anno accademico 2006-2007; che pertanto essi avevano diritto alla remunerazione adeguata o, in subordine, al risarcimento del danno per tardiva trasposizione delle direttive e per mancato aggiornamento delle somme dovute. Con il primo motivo denunciavano violazione delle direttive europee e della normativa interna, sostenendo che il principio di adeguata remunerazione fosse sufficientemente preciso e che il d.lgs. n. 368 del 1999 dovesse riflettersi retroattivamente anche sui periodi anteriori al 2006-2007. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e delle norme finanziarie di blocco, assumendo che almeno la rideterminazione triennale dovesse operare per il periodo antecedente al 31 dicembre 1997, in quanto non ancora paralizzata da un espresso intervento normativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già da tempo risolta in modo consolidato: la direttiva 93/16/CE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva già adempiuto all'obbligo di riconoscere una remunerazione adeguata e la successiva disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 costituiva una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non imponibile retroattivamente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non era soggetto né all'indicizzazione annuale né all'adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo succedutosi nel tempo e definitivamente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20006 del 2024. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già stata risolta in modo conforme e consolidato dalla giurisprudenza di legittimità
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
ha introdotto la borsa di studio per i medici specializzandi e i meccanismi di incremento annuale e di rideterminazione triennale, ma tali meccanismi sono stati successivamente bloccati
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37 e ss.
ha riorganizzato le scuole di specializzazione introducendo un contratto di formazione specialistica con diversa disciplina economica, applicabile solo dall'anno accademico 2006-2007
direttiva 75/362/CEE
rientra nel primo nucleo di direttive che imponevano una remunerazione adeguata ai medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
rientra nel primo nucleo di direttive che imponevano una remunerazione adeguata ai medici specializzandi
direttiva 82/76/CEE
ha introdotto l'obbligo di adeguata remunerazione, poi recepito dal legislatore italiano
direttiva 93/16/CE
è stata qualificata come testo meramente compilativo e di coordinamento, privo di portata innovativa sulla misura della remunerazione
direttiva 2005/36/CE
richiamata nel ricorso, senza che la Corte vi ricollegasse un autonomo effetto decisivo sulla controversia
D.P.C.M. 7 marzo 2007
ha determinato in concreto il trattamento economico del nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999
D.P.C.M. 6 luglio 2007
richiamato come atto applicativo del nuovo trattamento economico
D.P.C.M. 2 novembre 2007
richiamato come atto applicativo del nuovo trattamento economico
art. 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438
ha contribuito al blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio
art. 3, comma 36, l. 24 dicembre 1993, n. 537
ha concorso al congelamento degli aggiornamenti delle borse di studio
art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995, n. 549
ha confermato il blocco degli incrementi e degli adeguamenti delle borse di studio
art. 1, comma 66, l. 23 dicembre 1996, n. 662
ha concorso al blocco degli aggiornamenti economici
art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449
ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale e escluso l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per il triennio 1998-2000
art. 22 l. 23 dicembre 1999, n. 488
ha proseguito il blocco degli adeguamenti economici
art. 36 l. 27 dicembre 2002, n. 289
ha confermato l'esclusione degli aggiornamenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266
ha differito l'efficacia della nuova disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 all'anno accademico 2006-2007
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Quando la questione di diritto è già stata risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza necessità di ulteriore scrutinio nel merito.
- Le direttive comunitarie che impongono una "adeguata remunerazione" possono essere attuate dal legislatore nazionale con una disciplina che lasci margini di discrezionalità sulla misura concreta del compenso; in assenza di una definizione europea della soglia economica, non è configurabile un obbligo di retroattiva applicazione della disciplina successiva più favorevole.
- Una direttiva di codificazione o coordinamento che non introduca nuovi obblighi sostanziali non può essere invocata per ottenere un trattamento economico diverso rispetto a quello già previsto dalla disciplina nazionale di recepimento precedente.
- In materia di borse di studio dei medici specializzandi, i ripetuti interventi legislativi di blocco hanno sterilizzato sia l'indicizzazione annuale sia la rideterminazione triennale del compenso, con effetto per i corsi di specializzazione interessati dal periodo 1992/1993-2005/2006.
- Il differimento dell'entrata in vigore di una normativa più favorevole rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non integra, di per sé, né violazione del diritto dell'Unione né irragionevolezza costituzionale.
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