Cassazione Civile, Sentenza n. 19267/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che, in contumacia del contribuente, aveva riformato la pronuncia di primo grado favorevole alla società e respinto il ricorso introduttivo relativo all'irrogazione di sanzioni (art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997) per omessa regolarizzazione di fatture relative a rapporti con Nuova Santa Rosa s.r.l. Il centro della censura era la presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e la contestata illegittimità dell'appello erariale, con rilievo che l'ufficio avrebbe prodotto in appello un processo verbale di constatazione (p.v.c.) notificato al legale rappresentante e non conosciuto dal contribuente, oltre a varie doglianze processuali e probatorie (presunta inammissibilità di documenti prodotti in appello, omessa valutazione della prova del contribuente, nullità dell'atto e violazioni di norme in materia di motivazione e di procedimento).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Ingral S.r.l., confermando la statuizione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure per plurime ragioni formali e sostanziali: molte doglianze erano generiche, non specificavano fatti decisivi omessi dalla motivazione o mescolavano profili di fatto e di diritto in modo inammissibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; è stato ribadito il limite del sindacato sulla motivazione in cassazione (solo vizio totale o motivazione meramente apparente o contraddittoria). In ordine processuale, è stato confermato che l'appello dell'Amministrazione è valido anche se ripropone argomentazioni già svolte in primo grado (adempimento dell'onere di specificazione ex art. 53 d.lgs. 546/1992) e che in sede di appello tributario sono ammissibili nuovi documenti (art. 58 d.lgs. 546/1992), per cui la produzione del p.v.c. notificato al legale rappresentante poteva integrare la motivazione dell'atto. Inoltre la CTR aveva correttamente rilevato che la mancata costituzione del contribuente in appello comportava la rinuncia alle ulteriori eccezioni non riproposte. Sono state anche negate le censure relative all'omesso esame della documentazione in quanto non adeguatamente specificate. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
Norma che disciplina l'irrogazione delle sanzioni tributari oggetto dell'avviso contestato; costituisce il fondamento sostanziale della pretesa erariale.
art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.
Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica solo il 'minimo costituzionale' della motivazione (motivazione totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile). Le censure generiche di insufficiente o contraddittoria motivazione risultano inammissibili se non indicano fatti storici specifici omessi.
art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.
Usato per valutare le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto molte censure carenti di specificità e quindi inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.
Richiamato relativamente a censure per omessa pronuncia; la Corte ha osservato che le doglianze devono essere formulate separatamente e con chiara specificazione degli atti omessi.
L'onere di specificare le ragioni di impugnazione in appello dell'Amministrazione è assolto anche quando l'ufficio ripropone in appello le stesse argomentazioni già presentate in primo grado; ciò può rendere regolare l'appello erariale.
Richiamato nel contesto delle eccezioni che non possono essere sollevate per la prima volta in appello: la Corte ha ritenuto le deduzioni troppo generiche e prive di indicazione puntuale di novità.
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Interpretato nella funzione speciale del processo tributario: in appello sono ammissibili nuovi documenti anche se relativi a fatti anteriori, senza la stessa rigida preclusione prevista dal codice civile, per cui la produzione del p.v.c. in appello era ammissibile.
Riferito alle regole di determinazione del reddito e motivazione dell'accertamento; la Corte ha ritenuto le censure sulla violazione di tale articolo non specifiche rispetto al caso concreto.
Citato in riferimento a disposizioni tributarie di natura probatoria/registrazione; la censura era generica e non ha prodotto effetti in sede di cassazione.
Richiamata in tema di procedimento amministrativo e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di riferimento concreto agli atti impugnati.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocata in tema di diritti del contribuente e motivazione; la Corte ha rilevato l'assenza di specifiche deduzioni concrete che dimostrino la violazione nello specifico caso.
art. 97 Costituzione
Richiamato in ordine al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la censura è stata ritenuta generica.
Richiesto in relazione all'onere della prova: la Corte ha ricordato che la censura in cassazione che invoca violazione di tale art. deve dimostrare che il giudice ha attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella cui spettava, cosa non avvenuta nel caso concreto.
Richiamati in tema di valutazione e assunzione della prova; la Corte ha escluso che vi sia stato uso illegittimo di prove disposte d'ufficio o omessa verifica, rilevando l'assenza di specificità nelle doglianze.
Invocato relativamente all'omessa pronuncia: la Corte ha osservato che la denuncia è generica e deve essere proposta con le modalità previste per l'art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamato nella denuncia di nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la conseguente censura generica e frammentaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Citato in relazione agli effetti di legge e alle facoltà processuali connesse; la Corte ne dà atto nell'ambito della decisione sulle spese.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: bisogna indicare fatti storici concreti omessi o errori giuridici chiari; proteste generiche sulla motivazione sono inammissibili.
- Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione è efficace anche se ripropone le stesse ragioni già dedotte in primo grado: ciò può soddisfare l'onere di specificazione previsto dall'art. 53 d.lgs. 546/1992.
- In sede di appello tributario sono ammissibili nuovi documenti (art. 58 d.lgs. 546/1992), per cui la produzione in appello di un p.v.c. o di altra documentazione preesistente non è automaticamente inammissibile e può integrare la motivazione dell'atto.
- La mancata costituzione del contribuente in appello comporta la rinuncia alle ulteriori eccezioni non riproposte in quella sede; quindi l'assenza del resistente può determinare perdita di alcune linee di difesa.
- Per contestare la motivazione di un atto di accertamento è necessario riferirsi al caso concreto e dimostrare in che modo l'omesso esame di un fatto decisivo avrebbe determinato un esito diverso; richiamare norme in astratto non è sufficiente.
- Le doglianze relative all'onere della prova o alla valutazione delle prove richiedono che si dimostri un errore sul piano della ripartizione dell'onere probatorio o l'uso di prove esterne non ammesse; la mera diversa valutazione delle prove non è censurabile in cassazione.
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