Cassazione Civile, Sentenza n. 19245/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sopin chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento di euro 35.488.211,83 (oneri aggiuntivi, residui crediti e danni) e di euro 117.137,14 per fatture insolute in relazione all'esecuzione del contratto di appalto Dm10/M - RS Cartaceo (stipulato il 30.1.1984) per attività di acquisizione e lettura ottica dei modelli di denuncia delle indennità di malattia. Le pretese erano state ritenute dal giudice di merito prescritte: Sopin aveva precedentemente promosso un'azione giudiziale nel febbraio 1998 poi cancellata/estinta e, secondo la Corte d'appello, tra quella data e la nuova citazione del 25.7.2008 non erano intervenuti atti validi idonei ad interrompere la prescrizione decennale. Sopin ha invocato l'effetto interruttivo della prescrizione da parte della comunicazione/invito notificata all'INPS il 18.6.2004, della delibera INPS n.71/2001 e della relazione della commissione tecnica, nonché di atti del precedente procedimento; sosteneva che la comunicazione del 2004 individuava il credito e intimava il pagamento o comunque costituiva messa in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Sopin. Ha confermato che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la decisione richiamando precedenti conformi e spiegando perché la comunicazione del 18.6.2004 fosse un invito a transigere e non una chiara intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione. Ha ritenuto la delibera n.71/2001 e la relazione della commissione atti interni e meramente esplorativi, non riconoscimenti di debito vincolanti. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di atti non espressamente previsti dalla legge ad interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile se immune da vizi logici. Il ricorso è stato pertanto respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (euro 25.200,00 oltre accessori) e ad eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione per relationem al proprio precedente conforme fosse legittima se corredata da sufficiente percorso argomentativo e riconduttività dei fatti al principio richiamato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha richiamato la possibilità di motivazione 'per relationem' a propri precedenti purché il giudice di merito renda comprensibile l'autonomia del suo percorso deliberativo e la riconducibilità della fattispecie al principio di diritto citato.
art. 2943 c.c.
Norma sulla prescrizione: la Corte ha ricordato che gli atti espressamente previsti dalla legge determinano l'interruzione; per gli atti non espressamente indicati, spetta al giudice di merito valutare se sussista efficacia interruttiva.
art. 1362 c.c.
Richiamato nella doglianza sulla interpretazione dell'atto (regole di interpretazione); la Corte ha ritenuto che l'interpretazione del contenuto della comunicazione del 2004 rientri nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 2944 c.c.
Richiamato rispetto a censure di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato delibera e relazione e che l'esito non fosse idoneo a produrre effetti interruttivi.
art. 360-bis n.1 c.p.c.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità di parte del ricorso in quanto la Corte d'appello si era conformata a precedente orientamento di legittimità; ciò limita il sindacato in Cassazione.
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Richiamato nel ricorso per profili di tutela del patrimonio; la Corte ha escluso che la decisione sulla prescrizione incidesse sui diritti riconducibili all'accesso alla giustizia o ai valori garantiti dal Protocollo, respingendo la censura.
Massime di principio
- Una comunicazione che offre di transigere e non esprime chiaramente la volontà di intimare il pagamento è generalmente valutata dai giudici come invito a transigere e non come atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
- Gli atti interni di una amministrazione (delibere, commissioni con mandato esplorativo) non costituiscono automaticamente una ricognizione di debito né interrompono la prescrizione se privi di manifestazione vincolante della volontà di riconoscere il debito.
- La qualificazione dell'efficacia interruttiva di un atto non espressamente prevista dalla legge costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo per vizi logici o giuridici evidenti.
- La motivazione 'per relationem' a precedenti decisioni della stessa Corte è ammessa se il giudice di merito spiega la riconducibilità della fattispecie concreta al principio giuridico richiamato e mostra il proprio percorso argomentativo.
- Se una precedente azione è stata estinta o cancellata dal ruolo, resta essenziale dimostrare atti validi nel periodo successivo che abbiano efficacia interruttiva della prescrizione; mere sollecitazioni o atti interni non sono in genere sufficienti.
- Le censure ermeneutiche sull'interpretazione di atti posti a base dell'interruzione della prescrizione non possono limitarsi a proporre una diversa lettura: occorre dimostrare l'alterazione dei criteri di valutazione dei fatti o errori di diritto.
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