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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19194/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ex curatore revocato del fallimento Oleificio Sociale Cooperativo di Lizzanello, impugnava la sentenza di appello che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico, con disapplicazione del provvedimento e conseguente richiesta di risarcimento dei danni morali ed esistenziali e della liquidazione del compenso per l'attivita svolta. Contestava in vari motivi la fondatezza della revoca (ritardo nella trascrizione del fallimento, mancata vendita di un immobile, spese superflue per ausiliari), l'omessa valutazione di prove e dei profili di danno, nonche la mancata comunicazione del deposito del rendiconto che avrebbe impedito la tempestiva istanza di liquidazione del compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il nuovo rito di decisione accelerata introdotto dall'art. 380-bis c.p.c. (d.lvo 149/2022) ai giudizi iniziati con ricorso notificato prima dell'1/1/2023 per i quali non era stata fissata udienza o adunanza alla predetta data, per cui è stata accolta la proposta di definizione accelerata. Sul merito processuale, la Corte ha condiviso le argomentazioni secondo cui il decreto di revoca del curatore ha natura ordinatoria e, pertanto, non è sindacabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; molte delle questioni sollevate risultano dunque inammissibili per difetto di specificità, autosufficienza e perche non attengono a provvedimenti impugnabili davanti a questa Corte. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 6.000 per compensi oltre spese prenotate a debito) e a sanzioni: euro 6.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e euro 2.500 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. (verso la cassa delle ammende).

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    La Corte ha applicato il rito di decisione accelerata introdotto dalla riforma (d.lvo 149/2022) ai giudizi pendenti per i quali non era stata fissata udienza o adunanza alla data del 1/1/2023, ritenendolo compatibile e utilizzabile per definire il ricorso come inammissibile

  • art. 35, comma 6 d.lvo 149/2022

    Gli articoli ... 380, 380-bis ... si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio

    Disposizione transitoria ritenuta dirimente: consente l'applicazione delle novita procedurali ai ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore ma senza udienza fissata

  • r.d. 267/1942 (l.fall.)

    Richiamato nella parte sostanziale per le norme sulla revoca del curatore, compensi, rendiconto e responsabilità del curatore (art. 37, 39, 116, 38 l.fall. sono richiamati e interpretati in senso consolidato dalla giurisprudenza)

  • art. 37 l.fall. (riferimento normativo)

    Disciplina la revoca del curatore; la Corte ha osservato che il decreto di revoca ha natura ordinatoria e non sempre è sindacabile in Cassazione

  • art. 39 l.fall.

    Stabilisce che il compenso e le spese sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale fallimentare; la Corte ha rilevato che la mancata istanza del curatore evita l'intervento in questa sede sulla liquidazione del compenso

  • art. 116 l.fall.

    Regola il rendiconto di gestione; la Corte ha ritenuto non decisiva l'asserita mancata comunicazione del deposito del rendiconto per l'assenza di domanda di liquidazione da parte del curatore

  • art. 38 l.fall.

    Prevede responsabilita del curatore e possibile deduzione in sede di rendiconto; la Corte ha ricordato che la contestazione di responsabilita può influire sulla liquidazione del compenso ma richiede specificita probatoria

  • art. 111 Cost.

    Rilevato per chiarire i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti di natura ordinatoria che non incidono sui diritti soggettivi nel senso richiesto dall'art. 111 Cost

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lite temeraria o abuso del processo; applicati dalla Corte in combinato con l'art. 380-bis per condannare il ricorrente a somme a titolo di sanzione e di versamento alla cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Riferimento per l'applicazione di disposizioni in materia di contributo unificato e presupposti processuali, accertati dalla Corte

Massime di principio

  • Il decreto di revoca del curatore fallimentare ha natura spesso ordinatoria e, se non incide direttamente su diritti soggettivi impugnabili in Cassazione, i motivi che ne chiedono la "giustizia" possono risultare inammissibili davanti alla Corte di Cassazione
  • Se si agisce per ottenere la liquidazione del compenso del curatore, occorre presentare l'istanza al tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 39 l.fall.; la mera contestazione della mancata comunicazione del rendiconto non sostituisce l'istanza richiesta
  • Nei ricorsi per cassazione è fondamentale la specificità e l'autosufficienza dei motivi (art. 366 c.p.c. e principio di chiarezza): argomentazioni generiche o non puntuali rischiano l'inammissibilità
  • Per i procedimenti pendenti alla data dell'1/1/2023 senza udienza fissata, si applicano le novità procedurali del d.lvo 149/2022, ivi compreso il rito di decisione accelerata ex art. 380-bis, con possibile applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
  • Prima di proporre ricorso per danni derivanti da una revoca, valutare l'effettiva rimediabilità e l'idoneità del titolo impugnabile: spesso il rimedio corretto è il reclamo o l'azione nel processo fallimentare per la liquidazione del compenso e per l'accertamento di responsabilità, con prove specifiche del danno e del nesso causale
  • Monitorare le date di udienza e, se previsto, proporre tempestivamente istanze nel procedimento di merito: l'assenza di atti processuali rilevanti (es. richiesta di liquidazione) indebolisce il ricorso

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