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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19243/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2015, fondato sull'inclusione nella base imponibile dell'IVA di una maggiore imposta di consumo (accisa) sulle 'liquidi da inalazione' che la società aveva calcolato solo in relazione alla percentuale di nicotina (cd. "mini-imposta") e non sull'intero volume. La società deduceva che non avendo addebitato né incassato la differenza dell'accisa dai clienti (e non avendo né il diritto di rivalsa né una clausola contrattuale che lo prevedesse), tale imposta non poteva concorrere alla base imponibile ai fini IVA. In primo e secondo grado l'ATC e la CGT-2 rigettarono il ricorso, ritenendo che l'accisa dovesse comunque formare parte della base imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso (motivi 1-6) con argomentazioni procedurali e di sindacato di merito, ma ha accolto il settimo motivo (sostanziale) relativo all'erronea inclusione dell'imposta di consumo nella base imponibile IVA quando tale imposta non sia stata effettivamente trasferita e percepita come corrispettivo dal fornitore. Conseguentemente la sentenza impugnata della CGT-2 è stata cassata e la causa rinviata al giudice del merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972 - art. 13

    art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972

    La base imponibile IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti; la Corte ha interpretato l'art. 13 alla luce della giurisprudenza UE nel senso che nell'ampia nozione di corrispettivo possono rientrare imposte come le accise, ma ciò avviene solo se esse costituiscono effettivamente parte del corrispettivo percepito (ossia se sono state trasferite e riscosse dal fornitore).

  • d.P.R. n. 633/1972 - art. 17

    art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in merito alla responsabilità del cedente per il versamento dell'IVA anche se non ha addebitato il tributo: la Corte però distingue tra obbligo tributario formale e la condizione per l'inclusione nella base imponibile, che richiede la reale percezione/traslazione.

  • Testo Unico Accise (T.U.A.) - art. 62 quater

    art. 62 quater, comma 1-bis e comma 1-ter, T.U.A.

    Definisce la soggettività e la misura dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione e l'obbligo del soggetto autorizzato di dichiarazione e pagamento; la Corte lo utilizza per contestualizzare la natura dell'accisa in discussione.

  • Direttiva 2006/112/CE - artt. 73 e 78

    artt. 73 e 78 della Direttiva 2006/112/CE

    La disciplina UE richiede che nella base imponibile IVA siano inclusi elementi che costituiscono il corrispettivo e che le imposte siano incluse quando esiste un nesso diretto con l'operazione e quando l'elemento diventa esigibile in relazione alla fornitura: la Corte aderisce al principio UE che solo le imposte effettivamente connesse al corrispettivo percepito rientrano nella base imponibile.

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 4

    art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha esaminato i motivi di nullità della motivazione e ha ritenuto infondati i rilievi sul 'minimo costituzionale' salvo il rilievo sostanziale accolto con il settimo motivo.

  • Codice di procedura civile - artt. 111, 112, 115, 132

    art. 111 Cost. e artt. 112, 115, 132 c.p.c.

    Richiamati per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, sull'omessa pronuncia e sulla valutazione della prova; la Corte ha ricordato che l'omessa pronuncia è rilevante solo se la statuizione fosse indispensabile e che la valutazione della prova di merito è in generale sottratta al sindacato di legittimità salvo travisamento o uso di prove non dedotte.

  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 8 (conv. Legge 17 dicembre 2018, n. 136)

    art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma sulla definizione agevolata (saldo e stralcio) che la società ha utilizzato per definire in via agevolata parte dell'imposta di consumo; la Corte ha ritenuto non decisiva la mancata statuizione esplicita sul calcolo IVA riferito alla somma definita.

Massime di principio

  • L'accisa (imposta di consumo) rientra nella base imponibile IVA solo se costituisce effettivo elemento del corrispettivo percepito dal fornitore (ossia se è stata trasferita e incassata o esiste un diritto reale e concreto alla rivalsa).
  • La responsabilità tributaria formale del cedente per il pagamento dell'accisa non implica automaticamente che l'accisa debba concorrere alla base imponibile IVA se non è stata effettivamente addebitata o percepita come corrispettivo.
  • In caso di definizione agevolata dell'accisa la rilevanza di tale definizione ai fini dell'IVA va valutata concretamente: la semplice definizione non toglie la necessità di verificare se l'accisa sia stata trasferita al cliente.
  • Sul piano processuale, il giudice di merito non è obbligato a esaminare punto per punto ogni deduzione delle parti: sussiste pronuncia implicita di rigetto per le eccezioni incompatibili con la soluzione adottata; l'omessa pronuncia è rilevante solo se la statuizione era indispensabile.
  • La Cassazione tutela il 'minimo costituzionale' della motivazione; le censure di motivazione sono ammesse in cassazione solo se emergono vizi rilevanti dal testo che rendano incomprensibile il percorso decisorio.
  • Se si contesta la valutazione della prova materiale (travisamento del fatto probatorio), il rimedio ordinario non è la cassazione salvo che ricorrano i presupposti: taluni errori inerenti al contenuto oggettivo della prova possono essere rimessi a revocazione per errore di fatto o censurati in cassazione se il travisamento coincide con la tesi di una parte.

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