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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19247/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il rigetto, in primo grado, delle domande proposte da Aloisi (subentrata come erede di Caterina) dirette a dichiarare simulata la vendita del 9.7.2004 di un immobile a favore di Casaburi, a ottenere risarcimento danni, nonché ad annullare o rescindere la procura a vendere e l'atto di rinuncia del 2.6.2005. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: (1) vizio nella valutazione probatoria e mancato uso delle presunzioni a favore della simulazione; (2) omesso esame di fatti decisivi e circostanze incontroverse (tra cui incoerenze della procura, prezzo sottostimato, rapporti tra testimoni e parti, mancato versamento del prezzo, contraffazione del testamento); (3) mancato accertamento di manipolazioni e incapacità naturale della disponente; (4) censura della valutazione sulla prova del pagamento (assegno privo di data/luogo e quindi nullo secondo r.d. 1736/1933); (5) ammissibilità e valore probatorio di nuovi documenti prodotti in appello che dimostrerebbero indagini e condotte illecite a carico di Aloisi Agrippino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché: la valutazione delle prove e delle presunzioni è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di diritto; gli elementi indicati dal ricorrente non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare una presunzione decisiva; diversi profili erano preclusi in base all'art. 348‑ter comma 5 c.p.c. (c.d. doppia conforme); la contestazione dei nuovi documenti in appello è stata rigettata per mancato rispetto dell'art. 345 c.p.c.; la Corte ha ritenuto comunque provato il pagamento del prezzo, con riferimento all'incasso dell'assegno, e ha considerato irrilevanti le carenze formali contestate. Ricorrente condannata alle spese di giudizio (euro 7.200,00 oltre accessori) e possibile integrazione del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sui poteri decisionali del giudice; la Cassazione sottolinea che la valutazione delle prove compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di diritto.

  • art. 113 c.p.c.

    Principio della motivazione della decisione; richiamato nel contesto dell'adeguatezza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Regola sul relativo onere della prova e sugli elementi di fatto; utilizzata per valutare la rilevanza delle circostanze dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    Regole sulle presunzioni giudiziali; la sentenza evidenzia che le presunzioni richiedono gravità, precisione e concordanza.

  • art. 1417 c.c.

    Norma sulla annullabilità del contratto per vizi del consenso; richiamata nell'ambito delle doglianze di annullamento per errore/violenza/dolo.

  • art. 2727 c.c.

    Rilevanza probatoria dei documenti (ambito probatorio); richiamato tra le norme sul tema della prova documentale.

  • art. 2729 c.c.

    Regole sulle presunzioni (gravità, precisione, concordanza); la Corte ha applicato questi criteri per escludere che gli elementi indicati costituissero presunzioni decisive.

  • art. 331 c.p.c.

    Norma relativa ai mezzi di prova e alla loro assunzione; richiamata nel quadro delle contestazioni probatorie.

  • art. 307 c.p.c.

    Disposizioni sul processo di appello (riferimento procedurale), richiamata tra le norme processuali invocate.

  • art. 157 c.p.c.

    Norma sul principio dispositivo e sulle prove, richiamata nel contesto del potere decisorio del giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul presupposto per la prova di dolo/violenza rispetto alla rinuncia agli atti; invocata nella doglianza sull'elemento manipolativo.

  • r.d. n. 1736/1933

    Regime formale degli assegni; censurato dal ricorrente per la nullità dell'assegno privo di luogo/data, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti tali vizi rispetto alla prova dell'effettivo incasso.

  • art. 345 c.p.c.

    Disciplina della produzione di documenti in grado di appello: i nuovi mezzi non sono ammessi se non è dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado; la Corte ha confermato l'inammissibilità dei nuovi documenti per mancato rispetto di questa condizione.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Motivo di cassazione per omesso esame di fatti e circostanze; la Corte ha richiamato i limiti di tale censura e la sua non proponibilità nel caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter comma 5 c.p.c.

    Norma che preclude la proposizione in Cassazione del motivo di cui all'art. 360 n.5 quando la sentenza di appello si sia conformata a quella di primo grado (doppia conforme); applicata per escludere alcune censure del ricorrente.

Massime di principio

  • La valutazione della prova, compresa l'applicazione delle presunzioni giudiziali, è rimessa al giudice di merito; in Cassazione si può intervenire solo per violazioni di diritto o per mancata applicazione dei criteri legali (es. gravità, precisione e concordanza delle presunzioni).
  • I nuovi documenti prodotti in appello sono inammissibili salvo che sia dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado (art. 345 c.p.c.); pertanto è cruciale produrre in primo grado ogni elemento probatorio rilevante o motivare adeguatamente l'impossibilità successiva.
  • Quando la Corte d'appello decide conformemente al primo grado (doppia conforme), molte censure in Cassazione, in particolare l'omesso esame di fatti ai sensi dell'art. 360 n.5, possono risultare precluse ai sensi dell'art. 348‑ter comma 5 c.p.c.
  • La prova del pagamento può essere considerata soddisfatta anche se il titolo formale (es. assegno) presenta vizi formali, quando risulti l'effettivo incasso o il pagamento; contestazioni formali non sempre inficiano la prova dell'avvenuto pagamento.
  • Per ottenere l'accertamento di simulazione o l'annullamento per incapacità, dolo o violenza è necessario fornire prove solide e convergenti; elementi indiziari isolati o privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza difficilmente convinceranno il giudice di merito e sono poco sindacabili in Cassazione.
  • Le spese seguono la soccombenza: chi propone ricorso infondato in Cassazione rischia la condanna alle spese e ad oneri aggiuntivi (es. integrazione contributo unificato).

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