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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21215/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi per maggiori ricavi non dichiarati e maggior imponibile IVA, con recupero di IRPEF, IVA e IRAP. La CTP aveva annullato gli atti ritenendo essenziale la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la CTR aveva confermato, aggiungendo che gli scostamenti dagli studi di settore non erano significativi e che il diritto al contraddittorio era stato violato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) motivazione apparente o inesistente della sentenza d'appello; 2) violazione delle norme sugli studi di settore e sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento basato anche su ulteriori anomalie e incongruenze; 3) censura subordinata sull'onere del contribuente di fornire giustificazioni a fronte dello scostamento; 4) 5) e 6) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto sempre obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale anche in un accertamento a tavolino, senza accesso presso il contribuente, e senza che fosse stata allegata dal contribuente una concreta prova di resistenza, soprattutto con riguardo ai tributi diretti e all'IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha accolto i motivi quarto, quinto e sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata dunque annullata perché fondata su un'erronea lettura sia della base fattuale dell'accertamento sia dell'estensione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    motivo rubricato come "motivazione inesistente"

    La censura è stata respinta perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di ricostruire le rationes decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di violazione di legge proposti dall'Agenzia.

  • art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi di inattendibilità o incongruenza; nel caso concreto l'Ufficio aveva valorizzato anche altri dati oltre agli scostamenti dagli studi di settore.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base dell'accertamento ai fini IVA.

  • art. 5, d.lgs. 446/1997

    Richiamato quale base dell'accertamento ai fini IRAP.

  • art. 10, comma 3-bis, l. 146/1998

    Prevede l'invio dell'invito a comparire in caso di accertamenti fondati sugli studi di settore; il richiamo del giudice di merito a un obbligo generalizzato è stato ritenuto non corretto nei termini prospettati.

  • art. 12, comma 7, Statuto del contribuente

    È stato ritenuto applicabile solo nei casi previsti dalla legge, in particolare in presenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non nei meri accertamenti a tavolino.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal contribuente a sostegno della necessità del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'automatica invalidità dell'atto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal contribuente, senza che ciò imponesse nel caso concreto l'annullamento dell'accertamento.

  • art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. 600/1973

    Citato nei motivi dell'Agenzia, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie all'accertamento analitico-induttivo fondato sugli elementi raccolti dall'Ufficio.

  • art. 62-bis d.l. 331/1993

    Richiamato nei motivi, nel quadro della disciplina degli studi di settore.

  • art. 62-sexies d.l. 331/1993

    Richiamato nei motivi, nel quadro della disciplina degli studi di settore.

  • art. 3, comma 181, l. 549/1995

    Richiamato nei motivi, nel quadro normativo degli studi di settore.

Massime di principio

  • Nell'accertamento analitico-induttivo, la legittimità dell'atto va valutata considerando l'insieme degli elementi raccolti dall'Ufficio e non il solo scostamento dagli studi di settore, se l'accertamento è sorretto anche da ulteriori incongruenze documentali o fattuali.
  • Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata per tutti i tributi e per tutti i tipi di accertamento: per le imposte dirette opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • In materia IVA, la violazione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve allegare e dimostrare, secondo la logica della prova di resistenza, che il confronto preventivo avrebbe potuto portare a un esito diverso del procedimento.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica alle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e non si estende automaticamente agli accertamenti "a tavolino" preceduti da questionario e richiesta documentale.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare le ragioni poste a base della decisione e di comprendere quali questioni siano state effettivamente decise.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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