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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2016 a una società, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, in dipendenza di una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito per debiti tributari e previdenziali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo, tra l’altro, che: vi fosse omessa pronuncia del primo giudice sulla nullità dell’intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici; l’intimazione dovesse essere corredata materialmente dagli atti presupposti; l’agente della riscossione non avesse provato la notifica delle cartelle perché non aveva prodotto gli originali; la notifica via PEC dell’intimazione fosse inesistente o invalida perché trasmessa come file .pdf e non .p7m; la sentenza di merito fosse carente di motivazione sulla decadenza dal potere di notificare gli atti. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per esclusione dell’omessa pronuncia; 2) violazione delle norme su ruolo, cartella e motivazione degli atti per l’erroneo obbligo di allegazione delle cartelle all’intimazione; 3) violazione delle norme sulla prova documentale e sull’onere probatorio per avere il giudice richiesto gli originali delle cartelle; 4) violazione delle norme sulla notifica via PEC per avere qualificato come inesistente la notifica dell’intimazione; 5) e 6) censure analoghe sulla validità della PEC in formato .pdf anziché .p7m; 7) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla decadenza dell’ente impositore e dell’agente della riscossione. La società resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il settimo motivo, dichiarando assorbiti il quinto e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha escluso l’omessa pronuncia perché la questione era stata implicitamente superata; ha affermato che l’intimazione di pagamento non deve essere corredata materialmente dalle cartelle, essendo sufficiente il richiamo dei loro estremi; ha precisato che la prova della notifica delle cartelle non richiede necessariamente gli originali, potendo bastare copia e relata; ha ritenuto valida la notifica via PEC dell’intimazione anche in formato .pdf, con eventuale sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo; ha rilevato infine l’insufficienza della motivazione sul tema della decadenza. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito contiene una statuizione implicita incompatibile con la questione non espressamente trattata, perché questa risulta assorbita dalla soluzione di altra questione logicamente preliminare.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri processuali utilizzati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza in sede di legittimità.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per la prova della notifica della cartella di pagamento non è necessaria la produzione dell’originale; è sufficiente la copia della cartella con la relata o la matrice.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione e sugli atti dell’amministrazione finanziaria, ma la Corte ribadisce che l’intimazione di pagamento deve contenere gli estremi degli atti presupposti, non la loro materiale allegazione.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato; contestazioni generiche non sono sufficienti a ridurre l’efficacia probatoria della copia.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare validamente il disconoscimento o l’inesattezza della copia grava sulla parte che contesta il documento.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’atto impositivo/esattivo deve indicare gli estremi degli atti richiamati in modo idoneo a consentire al destinatario di conoscere la pretesa; non è richiesta l’allegazione materiale degli atti già noti.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel ricorso tra le norme sulla trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, senza una autonoma statuizione specifica nel decisum.

  • art. 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La trasmissione via PEC e le firme elettroniche devono essere valutate alla luce della disciplina informatica, ma il formato .pdf non rende di per sé invalida la notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio della notificazione via PEC è sanato se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione al giudizio tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice d’appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire il controllo sulla ratio decidendi; una motivazione apparente o incomprensibile equivale a nullità della sentenza.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e può limitarsi a richiamare la cartella precedentemente notificata.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il rinvio alle norme del processo civile sulle notificazioni consente di applicare la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo anche alle notifiche degli atti esattivi.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna della PEC nella casella del destinatario determina una presunzione di conoscenza analoga a quella delle dichiarazioni negoziali.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale e rendere controllabile il ragionamento decisorio.

  • regolamento (UE) n. 910/2014

    Richiamato nel ricorso sulla validità della sottoscrizione e del formato dei documenti elettronici notificati via PEC.

  • decisione di esecuzione della Commissione UE n. 1506/2015

    Richiamata nel ricorso in relazione agli standard tecnici dei documenti elettronici notificati.

  • legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 1, comma 1, lett. a)

    Indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti implicitamente assorbita dalla soluzione di un’altra questione logicamente preliminare o incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.
  • L’intimazione di pagamento non deve essere accompagnata dalla materiale allegazione delle cartelle o degli atti presupposti: è sufficiente che ne rechi gli estremi identificativi e il riferimento agli atti già noti al destinatario.
  • Per dimostrare la notifica di una cartella di pagamento non è necessario produrre l’originale: è sufficiente la copia della cartella con la relata o la matrice, salvo specifico e circostanziato disconoscimento della conformità all’originale.
  • Il disconoscimento della copia documentale ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e circostanziato; contestazioni generiche non incidono sull’efficacia probatoria della copia.
  • La notifica a mezzo PEC di atti esattivi non è invalida solo perché il documento sia trasmesso in formato .pdf e non .p7m, ove il sistema consenta di riferire l’atto al mittente e non vi siano concrete contestazioni tecniche sul contenuto o sulla provenienza.
  • L’eventuale irregolarità della notificazione telematica è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, secondo il principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., applicabile anche agli atti esattivi in virtù dei rinvii normativi.
  • La motivazione della sentenza tributaria è nulla quando sia assente o meramente apparente, cioè quando non consenta di ricostruire la ratio decidendi e di controllare la correttezza del ragionamento del giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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