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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28786/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto ha agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito di un furto in appartamento avvenuto durante la notte di Capodanno, sostenendo che i ladri si fossero introdotti nell’abitazione passando da un ponteggio installato per lavori su un edificio scolastico confinante. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’impresa appaltatrice, del comune committente e della compagnia assicuratrice, ma la corte d’appello aveva ridotto il risarcimento escludendo dal quantum alcuni preziosi, ritenendo non provata la loro appartenenza al danneggiato perché verosimilmente appartenuti alla defunta moglie e non dimostrati come acquisiti per successione. Il ricorrente principale ha censurato tale decisione per violazione delle norme sulla prova e sulla legittimazione, sostenendo che nel giudizio risarcitorio non occorre la prova rigorosa della proprietà dei beni, che l’azione era proposta per un diritto proprio e non iure hereditatis, e che la detenzione e custodia dei beni nell’abitazione bastavano a fondare il diritto al risarcimento. L’impresa ha proposto ricorso incidentale contestando, tra l’altro, la prova della proprietà degli altri beni, la qualificazione della propria posizione quale appaltatrice, la manleva/regresso nei rapporti col comune e l’esclusione del concorso colposo del danneggiato per la custodia dei preziosi in casa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il risarcimento per alcuni beni sulla base della mancata prova rigorosa della proprietà o dell’acquisto per successione. Ha ribadito che, nell’azione risarcitoria per illecito, la titolarità del bene è accertamento solo strumentale e può essere desunta anche da elementi documentali o presuntivi secondo ragionevole probabilità. Ha invece rigettato il ricorso incidentale dell’impresa: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la critica sulla proprietà dei beni cadeva alla luce dell’accoglimento del ricorso principale; il secondo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché il mantenimento del ponteggio, privo di adeguate cautele, può fondare responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da furto agevolato; il terzo è stato ritenuto infondato perché non vi era ultrapetizione nella qualificazione della manleva/regresso; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito sul concorso colposo, già escluso dai giudici di merito con motivazione congrua. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità può gravare sul soggetto che, omettendo le cautele dovute nel mantenimento di un ponteggio, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri e causato il danno da furto subito dal terzo.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria proposta dall’attore, ma la decisione di legittimità si concentra sulla responsabilità ex art. 2043 c.c. per la condotta omissiva relativa al ponteggio.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla dimostrazione della proprietà dei beni sottratti.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nei motivi di ricorso sul riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che nel giudizio risarcitorio non è richiesta la prova rigorosa della proprietà dei beni, bastando elementi presuntivi o documentali idonei a ricondurre il danno al danneggiato.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno dell’uso di presunzioni per dimostrare l’appartenenza dei beni sottratti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della prova presuntiva dell’appartenenza dei beni sottratti.

  • art. 485 c.c.

    Evocato in relazione alla qualità di erede e al possesso dei beni ereditari, ma ritenuto non decisivo rispetto al diritto al risarcimento del danno per la sottrazione dei beni.

  • art. 476 c.c.

    Evocato per sostenere che l’azione giudiziaria potesse integrare accettazione tacita dell’eredità.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla capacità/legittimazione processuale.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire come successore nella posizione del titolare originario.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione e sull’interesse ad agire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di agire in giudizio per la tutela della propria posizione soggettiva.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per la responsabilità solidale dei corresponsabili del danno e per l’inquadramento della domanda di manleva/regresso.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel contestare la qualificazione della domanda di manleva come regresso tra condebitori solidali.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo sul nesso causale e sulla risarcibilità delle conseguenze dannose.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per sostenere il concorso colposo del danneggiato; la Corte di merito, confermata sul punto, lo ha escluso per difetto di prova e per l’adozione di cautele ritenute adeguate.

  • art. 113, comma primo, c.p.c.

    Richiamato per ribadire il principio iura novit curia, cioè il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come limite al potere del giudice: divieto di pronunce ultra o extra petita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri processuali conseguenti all’esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per illecito, la prova della proprietà del bene danneggiato o sottratto non richiede dimostrazione rigorosa come nell’azione reale: la titolarità è un elemento strumentale all’individuazione dell’avente diritto al risarcimento e può essere desunta anche da presunzioni e documenti secondo un criterio di ragionevole probabilità.
  • La mancata prova dell’acquisto di un bene per successione ereditaria non è automaticamente decisiva per negare il risarcimento del danno patrimoniale da sottrazione di quel bene, se emergono elementi idonei a collegarlo al danneggiato, quali detenzione, custodia e altre circostanze fattuali significative.
  • Chi installa o mantiene un ponteggio in prossimità di proprietà altrui ha uno specifico obbligo di prevenzione dei rischi derivanti da un uso improprio della struttura; se l’omissione delle cautele agevola un furto, può rispondere ex art. 2043 c.c. del danno conseguente.
  • La censura per concorso colposo del danneggiato richiede una specifica dimostrazione dell’altrui imprudenza; in difetto di prova, e quando il danneggiato abbia adottato cautele ritenute adeguate, il concorso ex art. 1227 c.c. non può essere affermato.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda e i fatti dedotti secondo i fatti allegati, ma non può attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto né pronunciare oltre i limiti del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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