Cassazione Civile, Ordinanza n. 28785/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due cartelle esattoriali emesse all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con recupero di crediti d’imposta ritenuti indebitamente compensati nel modello Unico per l’anno fiscale 2009 e con contestazioni relative a omesso o carente versamento IVA per l’anno 2008. La contribuente aveva impugnato gli atti; la commissione provinciale aveva respinto, mentre la CTR aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, annullando in parte la pretesa tributaria in relazione alla seconda cartella sul presupposto che il disconoscimento del credito d’imposta richiedesse attività interpretativa e istruttoria eccedente il mero controllo automatizzato, con necessità di previo atto impositivo/comunicazione bonaria. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza deducendo, da un lato, vizio di omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c. e, dall’altro, violazione delle norme sul controllo automatizzato e sul divieto di ius novorum in appello, sostenendo che la contribuente avesse introdotto tardivamente la questione del mancato avviso bonario e che il recupero del credito fosse legittimamente eseguibile ex art. 36-bis. Separatamente, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., oltre agli artt. 1362 ss. c.c., contestando la lettura data alla sentenza revocanda e sostenendo che l’errore percettivo riguardasse la mancata percezione della sequenza documentale (cartelle, ricorso e istanza di rateizzazione) e non la diversa ricostruzione delle rationes decidendi.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso la sentenza che aveva respinto la revocazione. Ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di appello, riconoscendo che la CTR aveva errato sia nel ritenere non costituita l’Agenzia in appello sia nell’escludere in via astratta che il disconoscimento del credito d’imposta potesse avvenire mediante controllo automatizzato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché accerti in fatto se il recupero del credito fosse fondato su un mero riscontro cartolare oppure richiedesse attività istruttoria/valutativa complessa, e decida conseguentemente. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio, secondo quanto emerge dal dispositivo riportato solo parzialmente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il disconoscimento del credito d’imposta può avvenire con controllo automatizzato solo quando la verifica sia meramente cartolare e fondata sui dati formali della dichiarazione; se invece occorrono valutazioni o istruttoria complessa, occorre la procedura ordinaria e non la sola liquidazione automatizzata.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in combinazione con l’art. 36-bis per sostenere la legittimità del controllo automatizzato in materia IVA quando il rilievo sia basato su riscontro obiettivo dei dati dichiarativi.
Invocato dall’Agenzia per denunciare la tardività, in appello, della questione relativa al mancato invio dell’avviso bonario.
L’omessa pronuncia dedotta non può essere convertita in vizio della sentenza di revocazione quando attiene, in realtà, a una pretesa omissione del giudice di appello; il vizio va fatto valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione fondato su errori processuali come la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge in relazione all’art. 395 c.p.c. e alle norme sull’interpretazione degli atti.
L’errore revocatorio presuppone un errore percettivo e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
La Corte richiama i criteri di interpretazione degli atti per affermare che il giudice della revocazione aveva correttamente qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione di merito, non come errore percettivo.
Citato nel motivo relativo alla costituzione in appello e al contraddittorio nel processo tributario.
Citato nel motivo relativo al regime delle difese in appello nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il disconoscimento di un credito d’imposta può essere effettuato con controllo automatizzato solo se il rilievo nasce da un semplice riscontro cartolare dei dati dichiarativi; se l’accertamento richiede valutazioni ulteriori o attività istruttoria complessa, non è sufficiente la procedura ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.
- La verifica della legittimità del controllo automatizzato non può essere risolta in astratto: il giudice deve accertare in concreto la natura del rilievo e la complessità o meno dell’istruttoria necessaria.
- L’errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. non coincide con la critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione delle rationes decidendi; non può essere usato come surrogato dell’appello o della cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito.
- L’omessa pronuncia verificatasi nel giudizio di appello non diventa, per ciò solo, vizio della successiva sentenza resa sulla revocazione; il relativo errore processuale deve essere fatto valere con il rimedio proprio.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con ciascuna di esse, poiché il venir meno di una sola ratio non è sufficiente a travolgere la statuizione se le altre restano idonee a sostenerla.
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