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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28784/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina da una ripresa a tassazione IRPEF per l’anno d’imposta 2014, fondata su un PVC della Guardia di Finanza che aveva ritenuto fraudolenta una società costituita dal contribuente con il fratello gemello, reputandola un mero schermo interposto, privo di sostanza economica, finalizzato a conseguire un vantaggio fiscale nello sfruttamento dei diritti di immagine del giocatore. Secondo l’Ufficio, la società sarebbe stata dotata di scarsa o nulla struttura operativa, le attività pubblicitarie sarebbero state affidate a terzi, la cessione dei diritti di immagine alla società sarebbe avvenuta senza corrispettivo e l’assetto sarebbe stato incompatibile con le normali logiche di mercato. I giudici di merito avevano invece accolto il ricorso del contribuente, valorizzando la giustificazione imprenditoriale dell’operazione, il ruolo del fratello come alternativa al procuratore sportivo, il basso valore di immagine del contribuente all’epoca della costituzione della società e la marginalità del risparmio fiscale. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 10-bis L. n. 212/2000 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero travisato la prova e male applicato la disciplina sull’abuso del diritto; con il secondo motivo, ancora violazione dell’art. 10-bis L. n. 212/2000 e dell’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986, prospettando che la struttura societaria consentisse un indebito vantaggio fiscale anche tramite il diverso regime di deducibilità dei costi rispetto all’ipotesi di gestione personale dei diritti di immagine.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal contribuente, osservando che il ricorso non mirava a una rivalutazione del merito ma denunciava un’errata sussunzione dei fatti nella disciplina dell’abuso del diritto. Ha poi rigettato entrambi i motivi: il primo perché i giudici di merito avevano dato conto in modo logico delle ragioni economico-imprenditoriali dell’operazione, del criterio di riparto delle quote, della scelta del fratello come socio e della gratuità della cessione dei diritti di immagine, senza violare le regole sull’onere della prova; il secondo perché riproponeva, sotto altra veste, censure già assorbite dal primo motivo, attingeva profili di merito non scrutinabili in cassazione e, in ogni caso, il dedotto vantaggio fiscale sui costi deducibili non risultava idoneo a scalfire l’accertamento di merito sulla prevalenza di una giustificazione economica non meramente elusiva. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge è il vizio deducibile quando si denuncia l’erronea sussunzione dei fatti nella norma, non la mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    l’errore processuale è sindacabile attraverso il vizio corrispondente, distinto dall’errore di diritto sostanziale.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    costituisce la norma di riferimento dell’abuso del diritto in materia tributaria; richiede costruzioni di puro artificio, prive di sostanza economica e realizzate per eludere l’imposizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale parametro sulla ripartizione dell’onere della prova; la sentenza afferma che nel caso concreto non vi è stata violazione di tale regola.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa un uso scorretto delle presunzioni da parte dei giudici di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la motivazione di merito è ritenuta coerente con le risultanze probatorie.

  • art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione fiscale dei redditi connessi allo sfruttamento dei diritti di immagine.

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento del principio antielusivo in materia tributaria, collegato ai principi di capacità contributiva e progressività.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come precedente disciplina poi sostituita dall’art. 10-bis L. n. 212/2000, da interpretare quale norma aperta contro costruzioni elusive prive di sostanza economica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso di specie per la particolare posizione processuale della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e della sua sussunzione, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene al merito ed è, di regola, sottratta al sindacato di legittimità.
  • In materia di abuso del diritto tributario, l’indice centrale è la presenza di una costruzione artificiosa, priva di sostanza economica e non conforme alla normale logica di mercato, posta in essere al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale.
  • La prova dell’elusione deve concentrarsi sulla manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro incoerenza rispetto alla comune pratica degli affari; se l’operazione è sorretta da ragioni economiche apprezzabili, il rischio di qualificazione abusiva si riduce o viene meno.
  • La mera convenienza fiscale di un’operazione non è di per sé sufficiente a integrare abuso del diritto, se lo schema negoziale prescelto è coerente con l’assetto di interessi realmente perseguito dalle parti e non risulta distorto in funzione elusiva.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione delle prove ritenute più attendibili, né richiede una confutazione analitica di ogni elemento probatorio non accolto.
  • Un vantaggio fiscale modesto o marginale, se inserito in un’operazione con plausibile giustificazione economica, non è di per sé indice sufficiente per affermare l’abuso del diritto.
  • Se un profilo di censura introduce in cassazione una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

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