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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28769/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione dichiarato improcedibile perché la parte ricorrente, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la comunicazione del decreto impugnato, non aveva depositato la copia della comunicazione della cancelleria con i relativi messaggi di spedizione e ricezione; la Corte aveva inoltre rilevato che il ricorso non risultava notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, escludendo la possibilità di una prova di resistenza. La società soccombente ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la comunicazione del decreto era presente nel fascicolo telematico d'appello e/o risultava comunque dalla notificazione effettuata dalla controparte, sicché la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere il documento non disponibile. Nel motivo si invocava anche il nuovo art. 137-bis disp. att. c.p.c., sostenendo che il fascicolo d'ufficio acquisito dalla Corte avrebbe dovuto consentire la verifica della comunicazione. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura fosse priva di autosufficienza e specificità, perché la ricorrente non ha indicato con precisione dove il documento asseritamente decisivo fosse stato già prodotto né ha dimostrato che tale indicazione fosse contenuta nel ricorso originario. Inoltre, ha escluso che la mancata acquisizione o ricerca ufficiosa del documento potesse integrare errore di fatto revocatorio: l'errore revocatorio deve riguardare un fatto già risultante dagli atti e non un documento che si assume dovesse essere acquisito. La Corte ha quindi confermato la precedente conclusione di improcedibilità del ricorso originario e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il rimedio della revocazione avverso le decisioni della Cassazione ai soli casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, assoluto ed emergente dal mero confronto tra decisione e atti; non può consistere nella mancata applicazione di una regola processuale o nell'omessa acquisizione di un documento che si assume dovesse essere cercato d'ufficio.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il ricorrente per cassazione deve depositare la copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notifica, se esistente, a pena di improcedibilità, salvo che il documento sia comunque nella disponibilità del giudice.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della documentazione necessaria ai fini della procedibilità del ricorso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    nel ricorso per revocazione devono essere indicati in modo specifico i fatti e i documenti rilevanti, con precisione sufficiente a consentire il controllo della censura.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica e puntuale della collocazione processuale dei documenti richiamati.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di merito non consente di ritenere automaticamente acquisiti anche gli atti successivi alla pronuncia impugnata, come le relate di comunicazione della cancelleria.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 149/2022

    individua l'applicabilità della nuova disciplina di acquisizione del fascicolo ai giudizi introdotti dal 1 gennaio 2023.

  • art. 183, comma 1, l. fall.

    richiamato per il termine di notificazione del ricorso avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro una decisione della Cassazione che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notifica o della comunicazione del provvedimento impugnato, il ricorrente deve indicare in modo specifico dove quel documento fosse già presente negli atti e deve dimostrare che esso era effettivamente nella disponibilità del giudice.
  • L'errore di fatto revocatorio non può consistere nella critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte né nella contestazione della mancata acquisizione ufficiosa di un documento: deve trattarsi di una svista percettiva su un fatto già emergente dagli atti del giudizio.
  • L'acquisizione d'ufficio del fascicolo di merito non esonera la parte dall'onere, previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., di depositare la documentazione necessaria a dimostrare la tempestività del ricorso, salvo che tale documentazione sia comunque già disponibile per il giudice.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. richiede una censura autosufficiente, specifica e decisiva: il richiamo generico al fascicolo d'ufficio o a documenti asseritamente presenti non basta a superare una declaratoria di improcedibilità fondata sulla mancata produzione del documento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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