Cassazione Civile, Ordinanza n. 28767/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società acquirente aveva convenuto in giudizio la fornitrice di una macchina ribobinatrice installata nel 2004, chiedendo l'accertamento dei vizi del bene, la riduzione del prezzo, le restituzioni conseguenti e il risarcimento dei danni. La venditrice aveva eccepito la prescrizione dell'azione. I giudici di merito avevano qualificato il rapporto come compravendita, escluso l'ipotesi di aliud pro alio, ritenuto non idoneo un asserito riconoscimento dei vizi a interrompere la prescrizione e dichiarato tardiva la domanda extracontrattuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il rapporto andasse qualificato come appalto o contratto misto, anche in ragione delle specifiche tecniche, del collaudo pattuito e della natura su misura del macchinario; 2) violazione delle norme su interpretazione, prescrizione e decorrenza del termine, lamentando che il collaudo non si fosse mai verificato e che quindi non vi fosse stata consegna idonea a far decorrere la prescrizione; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e sugli atti interruttivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'efficacia interruttiva di atti stragiudiziali e delle iniziative precedenti al giudizio; 4) violazione di norme in tema di danno e presunzioni, deducendo che gli interventi di riparazione avrebbero integrato un obbligo contrattuale rilevante anche ai fini risarcitori. La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ha accolto il terzo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche gli atti stragiudiziali ex art. 1219, comma 1, c.c. interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., e ha dichiarato assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per rivalutare la prescrizione alla luce di tutti gli elementi di prova.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi tenendo conto anche degli atti stragiudiziali eventualmente idonei a interromperla secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18672/2019. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Le doglianze sulla violazione dei criteri ermeneutici non sono accolte perché la ricorrente si limita a proporre una diversa lettura del contratto, senza indicare uno specifico scostamento del giudice di merito dai canoni interpretativi.
art. 1363 c.c.
Come per le altre norme interpretative, la censura è ritenuta inammissibile/infondata perché mira a una rivalutazione del contenuto negoziale.
art. 1366 c.c.
La Corte ribadisce che la valutazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia viene respinta perché la qualificazione del contratto come compravendita escludeva implicitamente la configurabilità del contratto misto come prospettato dalla ricorrente.
art. 132 c.p.c.
Non è ravvisata nullità della sentenza per difetto di motivazione, poiché la Corte territoriale ha espresso un ragionamento logico e coerente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del materiale istruttorio sotto forma di dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le dedotte nullità processuali non sono accolte perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e coerente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte osserva che le censure vanno esaminate per il loro concreto contenuto, senza trasformarle automaticamente in doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La controricorrente aveva invocato la preclusione da doppia conforme; la Corte afferma che la verifica va compiuta motivo per motivo, in base alla concreta formulazione delle doglianze.
art. 1495 c.c.
L'azione di garanzia per vizi è soggetta al termine annuale di prescrizione; la Corte di rinvio dovrà riesaminare se tale termine sia stato interrotto da atti stragiudiziali idonei.
art. 2935 c.c.
La ricorrente tenta di sostenere che il termine non sia decorso per mancato collaudo/consegna; la Corte però ritiene che la doglianza si risolva in una richiesta di diversa valutazione del fatto.
art. 2943, comma 4, c.c.
Le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme dell'art. 1219, comma 1, c.c. interrompono la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi.
art. 2945, comma 1, c.c.
L'effetto dell'atto interruttivo stragiudiziale è l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione.
art. 1219, comma 1, c.c.
Le diffide e intimazioni stragiudiziali che abbiano i requisiti di messa in mora possono valere come atti interruttivi della prescrizione.
art. 384 c.p.c.
Non è possibile la decisione nel merito in cassazione perché occorre una nuova valutazione di fatto sulla tempestività e idoneità degli atti interruttivi.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente invoca il fatto non contestato in relazione agli interventi di riparazione, ma la censura non è decisa nel merito perché assorbita dal motivo accolto.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di danno, ma la relativa censura resta assorbita.
art. 1225 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prevedibilità del danno, ma la questione è assorbita.
art. 1230 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non affrontato nel merito per l'assorbimento del motivo.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante nella decisione finale sul quarto motivo.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno di presunzioni sull'obbligo di riparazione; motivo assorbito.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno di presunzioni semplici; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nella compravendita di beni complessi o macchinari industriali, la qualificazione del contratto come vendita o appalto dipende dall'assetto concreto della prestazione dedotto dal testo negoziale e dal complesso delle risultanze istruttorie; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una mera lettura alternativa dei documenti.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dalle regole ermeneutiche; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione ritenuta più favorevole.
- La previsione di un collaudo o di una messa a punto del macchinario, anche in un contratto qualificato come compravendita, non impedisce di per sé la decorrenza della disciplina sulla garanzia per vizi se il bene è stato effettivamente messo in funzione e utilizzato dal compratore.
- Ai fini dell'art. 1495 c.c., gli atti stragiudiziali del compratore, se compiuti nelle forme idonee della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., interrompono la prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi, con inizio di un nuovo termine ai sensi dell'art. 2945 c.c.
- In sede di legittimità non può essere sostituita la valutazione di fatto del giudice di merito circa l'esistenza, la tempestività e l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione; quando occorre riesaminare tali circostanze, la causa va rinviata al giudice di merito.
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