Cassazione Civile, Ordinanza n. 28804/2025 del 31/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della sottesa cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per un debito tributario relativo all'anno d'imposta 2009. In primo grado il ricorso era stato accolto per mancata prova della notificazione della cartella prodromica. In appello, invece, la Corte di giustizia tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, rilevando che la contribuente non aveva indicato né dimostrato la data di ricezione dell'atto impugnato, emesso il 16.09.2014, mentre il ricorso era stato proposto il 9.12.2014. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità del ricorso introduttivo sarebbe rilevabile d'ufficio solo nei casi tassativi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 e che negli altri casi si tratterebbe di nullità sanabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato la documentazione depositata idonea a dimostrare la tempestività del ricorso e avrebbe erroneamente fatto coincidere la data di emissione dell'atto con quella di ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la decisione di merito si fondava infatti sulla mancata indicazione e dimostrazione, da parte della contribuente, della data di ricezione dell'atto impugnato, con conseguente intempestività del ricorso introduttivo. La Corte ha ribadito che la tempestività dell'impugnazione tributaria è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che grava sul ricorrente l'onere di provare la conoscenza/notifica dell'atto per dimostrare il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, della sua discussione processuale e della decisività; nella specie, la ricorrente si era limitata a censurare l'omesso esame di documenti, senza individuare in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente trascurato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione non è stata ritenuta idonea a superare la ratio della decisione impugnata, che si fondava sulla tardività del ricorso introduttivo per mancata prova della data di ricezione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come motivo di nullità della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omesso esame di documenti o risultanze istruttorie.
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto tributario è perentorio e la sua osservanza costituisce condizione dell'azione; la tempestività è rilevabile d'ufficio.
art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una limitazione della rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità, ma la Corte ha affermato che la questione decisiva era invece la tempestività dell'impugnazione.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per denunciare validamente l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso è una condizione dell'azione e il giudice può rilevarne d'ufficio il difetto in ogni stato e grado, anche senza eccezione della controparte.
- L'onere di provare la tempestiva impugnazione grava sul contribuente ricorrente, che deve dimostrare la data di ricezione/notifica dell'atto impugnato; la sola data di emissione dell'atto non è sufficiente a stabilire la decorrenza del termine.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente un fatto storico decisivo, realmente omesso, e non si esaurisce nella critica all'omesso esame di documenti o di elementi istruttori.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure incompatibili o eccentriche rispetto al fondamento effettivo della decisione.
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