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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15720/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2010, emessa per il recupero di somme dovute a titolo di interessi di sospensione maturati dal 1° dicembre 2010 al 21 dicembre 2011 dopo la revoca di una sospensione. La contribuente aveva dedotto, in via principale, il difetto di motivazione della cartella e l’illegittima applicazione di interessi in pendenza di sospensione giudiziale; in subordine aveva chiesto che gli interessi fossero calcolati al tasso legale. Il primo giudice aveva accolto solo la domanda subordinata, e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sul procedimento amministrativo, sostenendo che l’atto fosse privo di intelligibilità e fondato solo su un modello ministeriale o su una presunzione di legittimità; 2) violazione dell’art. 47 d.lgs. 546/1992 e dei principi in tema di interessi tributari, con riferimento al divieto di analogia e alla riserva di legge, assumendo che non potessero maturare interessi durante la sospensione giudiziale e neppure sugli importi sanzionatori; 3) violazione della disciplina sulla sospensione cautelare e dell’art. 111 Cost., lamentando che la sentenza ammettesse un indebito anatocismo e che non vi fosse un calcolo esatto e motivato delle somme.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Quanto alla motivazione della cartella, ha affermato che la sentenza d’appello, pur aderendo alla decisione di primo grado, conteneva una motivazione attribuibile al giudice e sufficientemente chiara; inoltre la cartella riportava gli elementi essenziali del debito, compreso il periodo di maturazione degli interessi, sicché l’obbligo di motivazione era assolto. Quanto agli interessi nel periodo di sospensione giudiziale, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, se il ricorso del contribuente è accolto solo parzialmente e il titolo impositivo resta valido, la sospensione giudiziale non elimina la debenza degli interessi legali maturati sull’imposta dovuta; la novella dell’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992 ha inciso solo sulla misura, non sull’an, degli interessi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’anatocismo non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stato dimostrato che fosse stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge per i tre motivi di ricorso.

  • artt. 25 e 2, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la motivazione e la legittimità della cartella; la Corte ha osservato che il riferimento al modello ministeriale aveva base legale nell’art. 25.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per sostenere l’insufficienza motivazionale della cartella; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente in concreto.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente sul difetto di motivazione; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2728, comma 2, c.c.

    Censurato dalla ricorrente per la pretesa presunzione di legittimità dell’atto; la Corte ha escluso che la sentenza si fondasse su tale presunzione.

  • artt. 24 e 101 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Interpretato nel senso che la sospensione cautelare non esclude la maturazione degli interessi dovuti sull’imposta confermata, e che il comma 8-bis ha inciso solo sulla misura applicabile durante la sospensione.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per sostenere la violazione della riserva di legge in materia di interessi tributari; la Corte ha escluso l’illegittimità della pretesa.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Fondamento generale della debenza degli interessi sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, salvo diversa previsione di legge o di titolo.

  • art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Indicato come parametro della misura degli interessi dovuti sui crediti tributari.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato quale disciplina della sospensione amministrativa, utilizzata come termine di confronto per la parità di trattamento con la sospensione giudiziale.

  • art. 37, comma 50, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione al preteso anatocismo, senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento al giusto processo e alla parità delle armi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato nel dispositivo come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello non è nulla per il solo fatto di aderire alla motivazione di primo grado o di riprodurre atti di parte, purché le ragioni della decisione siano riconducibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive.
  • In materia di cartella di pagamento, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il destinatario è posto in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente; se il debito deriva da dati già noti al contribuente o da una pretesa tributaria sottostante non contestata, è sufficiente il richiamo agli elementi essenziali del calcolo.
  • Se il ricorso del contribuente è accolto solo parzialmente e il titolo tributario resta valido, la sospensione giudiziale della riscossione non elimina la debenza degli interessi legali maturati sull’imposta dovuta.
  • La disciplina introdotta dall’art. 47, comma 8-bis, d.lgs. 546/1992 incide sulla misura degli interessi applicabili nel periodo di sospensione cautelare, non sul principio della loro maturazione.
  • La questione dell’anatocismo o di altri profili di fatto non esaminati nella sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se non risulta che sia stata tempestivamente dedotta e trattata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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