Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39813/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori ricavi per l'anno 2006, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione alla vendita di unità immobiliari in tre cantieri, assumendo che i prezzi dichiarati fossero inferiori al reale corrispettivo; per i soci era stato poi contestato un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef. L'Ufficio fondava la pretesa su più indizi: differenze dei prezzi al metro quadro tra appartamenti ritenuti della stessa tipologia, scostamento tra importi dei mutui erogati agli acquirenti e prezzi di vendita dichiarati, valori OMI e indicazioni della CCIAA. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dei contribuenti, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo ma rideterminando il maggior imponibile all'esito di CTU che aveva valorizzato la non omogeneità degli appartamenti. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio motivazionale per avere la CTR assimilato il valore di mercato accertato dal CTU al corrispettivo effettivamente percepito, e per non avere considerato le critiche mosse alla consulenza. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi: nullità degli avvisi per mancata allegazione degli atti richiamati; erronea declaratoria di inammissibilità della censura sull'accertamento induttivo e sull'assenza di obblighi di contabilità di cantiere; omesso esame delle deduzioni del consulente di parte circa la necessaria decurtazione di alcuni valori; illegittima compensazione delle spese e addebito delle spese di CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Agenzia perché il giudice tributario, in un processo di impugnazione-merito, può rideterminare il quantum della pretesa anche sulla base di CTU, e nel caso concreto la CTR aveva correttamente usato il valore di mercato medio degli immobili, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, per confrontarlo con i prezzi dichiarati negli atti di compravendita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Agenzia perché non autosufficiente e comunque diretto a contestare una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso la nullità degli avvisi poiché gli atti richiamati erano già conosciuti o comunque il loro contenuto essenziale era riprodotto; ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della doglianza sull'accertamento induttivo per difetto di specificità; ha giudicato inammissibile la censura sul preteso omesso esame di fatti decisivi, perché in realtà rivolta contro la valutazione delle prove e delle osservazioni tecniche; infine, ha ritenuto non censurabile la compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e legittimo l'addebito delle spese di consulenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non si limita ad annullare l'atto impositivo: se ritiene fondata la pretesa nell'an, deve rideterminarne il quantum entro i limiti delle domande di parte, potendo avvalersi anche di una consulenza tecnica d'ufficio.
  • In tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di immobili, il valore OMI non è da solo sufficiente a sorreggere la pretesa, ma può concorrere con ulteriori indizi gravi e precisi, come scostamenti tra mutui e prezzo dichiarato o incoerenze nei prezzi di vendita di unità omogenee.
  • La presunzione relativa di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale del bene non opera automaticamente; tuttavia il giudice può fondare la decisione su elementi presuntivi, purché il ragionamento sia sorretto da più indizi o da un elemento unico dotato dei requisiti di gravità e precisione.
  • La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non essendo sufficiente contestare la valutazione delle prove o delle consulenze tecniche compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la critica alla CTU non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione delle risultanze istruttorie.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell'avviso di accertamento non sussiste quando il contribuente abbia già conosciuto quegli atti per effetto di precedente comunicazione o quando l'atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.
  • L'appello tributario deve contenere censure specifiche e idonee a contrapporsi alle rationes della decisione di primo grado; la mera riproposizione delle difese originarie, se non si confronta con la motivazione impugnata, può essere dichiarata inammissibile.
  • La regolazione delle spese processuali e la loro eventuale compensazione appartengono al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.