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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio contabile promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di alcuni amministratori provinciali, ritenuti responsabili di avere approvato una delibera di ricorso all'indebitamento per finanziare lavori poi qualificati come spese non di investimento. In primo grado la Corte dei conti regionale ha assolto alcuni convenuti e condannato altri, tra cui il ricorrente, alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 30, comma 15, L. 289/2002. In appello la condanna è stata confermata. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto, sotto un unico motivo articolato in submotivi, violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile: secondo la sua tesi, la sanzione avrebbe potuto essere irrogata solo previa declaratoria di nullità del mutuo, questione riservata al giudice ordinario; inoltre ha denunciato la prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla delibera del 2005 e non dalla stipula del mutuo del 2009. Ha anche invocato la giurisprudenza sulle c.d. questioni di giurisdizione "dinamica" per sostenere lo sconfinamento del giudice contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero, nella sostanza, critiche di merito sull'interpretazione dell'art. 30, comma 15, L. 289/2002 e sulla decorrenza della prescrizione, e non veri motivi inerenti alla giurisdizione. In particolare, ha affermato che la questione della necessità o meno di una preventiva declaratoria di nullità del mutuo non attiene al riparto di giurisdizione ma all'error in iudicando; analogamente, la doglianza sulla prescrizione e sul dies a quo introduceva contestazioni fattuali e di diritto sostanziale, non sindacabili nel giudizio ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Consulta n. 6/2018 per escludere rilievo all'impostazione della giurisdizione "dinamica". Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e sono stati rilevati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 207 d.lgs. 174/2016

    Conferma che le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate in Cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 30, comma 15, L. 289/2002

    "qualora gli enti territoriali procedano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento ... le Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli amministratori ... la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione"

    La Corte ritiene che la norma attribuisca alla giurisdizione contabile una potestà sanzionatoria fondata sull'adozione della delibera di indebitamento e sulla relativa condotta, senza subordinare l'irrogazione della sanzione alla preventiva declaratoria di nullità del mutuo.

  • art. 28 L. 689/1981

    La censura sulla prescrizione è stata qualificata come doglianza di merito e non come vizio di giurisdizione; il ricorrente non poteva trasformarla in motivo ex art. 111 Cost.

  • art. 119, comma 6, Cost.

    Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento; la norma del 2002 è stata letta come corollario di tale principio.

  • art. 3, comma 17, L. 350/2003

    L'indebitamento rilevante ai fini dell'art. 119 Cost. include l'assunzione di mutui, non le operazioni che non comportano accrescimento strutturale del patrimonio pubblico.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    Richiamato nel fatto storico quale base della dichiarazione di pubblica utilità e urgenza dell'opera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato quale norma di collegamento per il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti per soli motivi di giurisdizione.

  • art. 382 c.p.c.

    Il ricorrente ne invocava l'applicazione per l'annullamento senza rinvio, ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in via subordinata per l'eventuale cassazione con rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la formulazione dei principi di diritto in caso di rinvio o decisione nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni della Corte dei conti, sono deducibili solo vizi inerenti alla giurisdizione; non possono essere veicolate come difetti di giurisdizione doglianze che, in sostanza, contestano l'interpretazione o l'applicazione della norma sostanziale.
  • La questione se una sanzione contabile richieda o meno la preventiva declaratoria di nullità dell'atto presupposto attiene, di regola, al merito dell'interpretazione della disciplina applicabile e non al riparto di giurisdizione.
  • La censura sulla prescrizione, quando implichi la contestazione del dies a quo o la ricostruzione fattuale del momento di insorgenza della violazione, non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione.
  • La sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, L. 289/2002 opera in relazione alla deliberazione di indebitamento per spese non di investimento e non richiede, per la sua applicazione, che il mutuo sia previamente dichiarato nullo dal giudice ordinario.
  • In tema di controllo della giurisdizione, la nozione di "giurisdizione dinamica" non può essere utilizzata per estendere il sindacato della Cassazione oltre i limiti segnati dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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