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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio amministrativo nel quale era stata accertata l'illegittimità della segnalazione al casellario informatico disposta nei confronti di un'impresa, con conseguente condanna risarcitoria per danno curriculare e perdita di chance, quantificata secondo criteri fissati dal giudicato. In sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato, su richiesta del commissario ad acta, ha chiarito come dovesse essere calcolata la redditività media dell'impresa da assumere a base del danno: ha escluso le componenti straordinarie e finanziarie e ha ritenuto che il riferimento ai dati di bilancio dovesse essere inteso al lordo dell'imposizione fiscale. L'impresa soccombente in ottemperanza ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato, quale giudice dell'ottemperanza, avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, perché avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'esecuzione del giudicato senza reinterpretarne il contenuto, né sostituire alla amministrazione una propria valutazione di merito sui parametri di calcolo del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, ma contestassero l'interpretazione del giudicato e il modo in cui il giudice amministrativo dell'ottemperanza aveva esercitato il proprio potere di chiarimento e di conformazione. Tali doglianze attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili ex art. 111, ottavo comma, Cost. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il controllo su errori interni nell'interpretazione del giudicato o nell'esercizio del potere di ottemperanza

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente come base del ricorso per eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale del ricorso alle Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 34, quarto comma, c.p.a.

    richiamato come base per la determinazione equitativa e per criteri di quantificazione del danno nel giudicato amministrativo da eseguire

  • art. 112, quinto comma, c.p.a.

    consente al commissario ad acta di richiedere chiarimenti al giudice amministrativo in caso di dubbi sull'esecuzione del giudicato

  • art. 114, settimo comma, c.p.a.

    richiamato quale base della richiesta di chiarimenti formulata dal commissario ad acta

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    citato nel testo, ma il riferimento normativo corretto nel dispositivo appare al d.p.r. 115/2002; la Corte collega comunque l'inammissibilità all'obbligo del contributo aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'erronea interpretazione del giudicato o la contestazione del modo in cui il giudice amministrativo ne ha determinato l'attuazione integrano vizi interni alla giurisdizione e non eccesso di potere giurisdizionale.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando sia dedotto uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, cioè quando si contesti la stessa spettanza del potere di ottemperanza nel caso concreto.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza chiarisce la portata del comando giudiziale o specifica le modalità di esecuzione, il relativo provvedimento non è censurabile in cassazione per il solo fatto che si ritenga errata la ricostruzione del giudicato o la valutazione di conformità dell'operato della pubblica amministrazione.
  • La distinzione decisiva è tra contestazione del "modo" di esercizio del potere di ottemperanza, insindacabile in sede di giurisdizione regolatrice, e contestazione della sua stessa esistenza in concreto, sola ipotesi idonea a configurare un possibile difetto assoluto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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