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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA per gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi per il recupero di IVA a debito in relazione all'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello della contribuente perché ritenuto tardivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione sulla questione della tempestività dell'impugnazione, deducendo che il ricorso era stato richiesto per la notificazione nell'ultimo giorno utile ma era stato erroneamente indirizzato e notificato a un soggetto diverso dal destinatario; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 10 della L. 212/2000, sostenendo che l'Agenzia, avendo comunque avuto conoscenza dell'atto anche tramite comunicazione via email e avendosi costituita, non avrebbe dovuto eccepire l'inammissibilità in violazione del principio di affidamento. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notificazione dell'appello eseguita nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario integri una nullità della notificazione e non una sua inesistenza. Poiché l'Agenzia delle entrate si era comunque costituita in giudizio, la nullità si è sanata con effetto ex tunc ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. La regola invocata in tema di rinnovazione tempestiva della notificazione dopo esito negativo opera solo se l'appellato non si costituisce. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine lungo di impugnazione richiamato dalla CTR per dichiarare inammissibile l'appello; la Corte di cassazione ha ritenuto erronea l'applicazione nel caso concreto, poiché l'appello era stato richiesto per la notificazione nell'ultimo giorno utile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato qualificato come erroneamente formulato ai sensi di questa disposizione, ma riqualificato dalla Corte ai sensi del n. 4.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la corretta qualificazione del primo motivo, trattandosi in sostanza di censura sulla nullità della decisione/processo per erronea declaratoria di inammissibilità.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    La nullità della notificazione si sana con effetto ex tunc per la costituzione in giudizio del destinatario effettivo della notifica.

  • art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il secondo motivo lo invocava per sostenere che l'Amministrazione non potesse eccepire l'inammissibilità in violazione del principio di affidamento; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale effettuata a un soggetto diverso dal destinatario non determina, di regola, l'inesistenza dell'atto, ma una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione si sana con effetto ex tunc quando il destinatario effettivo si costituisce in giudizio, poiché lo scopo dell'atto risulta comunque raggiunto.
  • Il principio di immediata riattivazione del procedimento notificatorio dopo esito negativo della notifica opera solo quando la controparte non si è costituita; in presenza di costituzione dell'appellato non può essere utilizzato per dichiarare tardiva l'impugnazione tempestivamente richiesta per la notificazione.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva la richiesta di notifica effettuata entro l'ultimo giorno utile, anche se la consegna materiale è andata a destinatario diverso, purché la controparte effettiva abbia poi partecipato al giudizio e la nullità risulti sanata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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