Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da un concorso interno bandito nel 1992 per posti di funzionario tributario, con successive vicende amministrative e giudiziarie sulla graduatoria: dapprima l'annullamento del bando/graduatoria da parte del giudice amministrativo, poi la riformulazione della graduatoria in ottemperanza alle sentenze amministrative e la collocazione della lavoratrice in posizione utile con decorrenza economica dal 2 settembre 1996. La lavoratrice aveva quindi agito per ottenere, a titolo risarcitorio, le differenze retributive che avrebbe percepito se l'inquadramento superiore le fosse stato riconosciuto fin da quella data, oltre al danno da perdita di chance. Il Tribunale ordinario aveva affermato la propria giurisdizione e accolto la domanda; la Corte d'appello di Napoli aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo. Riassunta la causa dinanzi al TAR Lazio, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, dubitando della propria giurisdizione e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle controversie relative a differenze retributive collegate a inquadramenti anteriori al 30 giugno 1998 ma produttivi di effetti oltre tale data. Le Sezioni Unite sono state quindi chiamate a stabilire se la domanda risarcitoria rientrasse nella giurisdizione ordinaria o amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva declinato la giurisdizione e ha rimesso le parti davanti a quella Corte per la prosecuzione del giudizio. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, poiché il regolamento era stato sollevato d'ufficio e le parti non avevano svolto attività difensiva. La decisione si fonda sul principio per cui, in fattispecie analoghe, la giurisdizione va individuata con riferimento alla data della determinazione che approva la nuova graduatoria e dalla quale decorre l'efficacia economica dell'inquadramento, trattandosi di controversia su diritti retributivi derivanti da un rapporto di lavoro già in essere e non di procedura concorsuale di assunzione o di novazione oggettiva del rapporto.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    è il fondamento del regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal giudice amministrativo in presenza di conflitto negativo di giurisdizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per dare continuità ai principi già affermati nelle precedenti decisioni.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4

    non trova applicazione alle procedure concorsuali interne finalizzate all'accesso a una qualifica funzionale nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, perché la regola della giurisdizione amministrativa riguarda solo procedure per la costituzione ex novo del rapporto o per una novazione oggettiva con inquadramento in area superiore.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a differenze retributive conseguenti a una progressione/inquadramento con effetti economici protratti nel tempo, la giurisdizione si determina in relazione all'atto che rende attuale la pretesa economica, non alla sola genesi remota della vicenda concorsuale o amministrativa.
  • Le procedure concorsuali interne per l'accesso a una qualifica funzionale nello stesso rapporto di lavoro, quando non comportano costituzione ex novo del rapporto né novazione oggettiva, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario se la domanda investe diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di lavoro già in essere.
  • Il danno da errata decorrenza economica dell'inquadramento non va confuso con il ritardo nell'approvazione della graduatoria o con l'illegittimità originaria della selezione: ciò che rileva è l'illegittima decorrenza degli effetti economici del superiore inquadramento.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione, in un rapporto di lavoro già costituito, può essere qualificata come contrattuale quando l'illecito consista nell'inadempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto, con conseguente presunzione di imputabilità salvo prova contraria.
  • Se il diritto alla maggiore retribuzione diviene azionabile solo quando viene adottato il provvedimento che fissa la decorrenza economica, la prescrizione non può decorrere prima di tale momento.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.