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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un precedente giudicato amministrativo che aveva riconosciuto, in favore di un ex assistente di Polizia, il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento della causa di servizio e agli esiti di due incidenti occorsi alla guida dell'auto di servizio. Il giudicato aveva demandato all'amministrazione la formulazione di un'offerta risarcitoria secondo le tabelle civilistiche per il danno biologico, entro un termine. Poiché l'amministrazione era rimasta inerte, il creditore aveva proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'ausilio di una c.t.u. per quantificare il dovuto. Il Consiglio di giustizia amministrativa aveva disposto integrazioni alla consulenza e, richiamando il principio della compensatio tra risarcimento e indennità percepite, aveva determinato la somma dovuta al netto di quanto già erogato a titolo indennitario, con rivalutazione e interessi. Con il ricorso per cassazione il soccombente lamentava eccesso di potere giurisdizionale per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. in relazione all'art. 1 c.p.a., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta erroneità del metodo di scomputo degli acconti/indennità percepiti e che avesse applicato in modo scorretto i criteri di calcolo degli interessi compensativi e della rivalutazione, con richiamo a precedenti di legittimità.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che tutte le censure dedotte riguardassero esclusivamente il 'modo' di esercizio del potere del giudice amministrativo nell'ottemperanza, cioè errori in iudicando o in procedendo, e non i limiti esterni della giurisdizione. Non essendo prospettato né un difetto assoluto né un difetto relativo di giurisdizione, né una invasione della sfera riservata al legislatore o ad altra giurisdizione, il controllo richiesto alla Corte di cassazione era precluso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice amministrativo è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente il sindacato sugli errori di diritto o processuali del giudice speciale

  • art. 362 c.p.c.

    delimita, insieme alle altre norme richiamate, il rimedio per cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    il ricorso contro le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, al ricorrere dei presupposti, il raddoppio del contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il motivo era formalmente incardinato come censura per eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte ha escluso che le doglianze vi rientrassero

  • art. 1 cod. proc. amm.

    richiamato dal ricorrente quale parametro del dedotto eccesso di potere giurisdizionale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo è proponibile soltanto per denunciare vizi inerenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione della legge, di motivazione, di pronuncia o di calcolo compiuti nel giudizio di merito o di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli errori nell'individuazione degli effetti del giudicato, nella ricostruzione dell'attività della pubblica amministrazione o nella quantificazione del dovuto attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono censurabili in cassazione come eccesso di potere giurisdizionale.
  • La mancata considerazione di un'eccezione o l'asserita errata applicazione di criteri di liquidazione del danno e di compensazione tra poste risarcitorie e indennitarie integra, al più, un errores in procedendo o in iudicando, non un difetto di giurisdizione.
  • Il controllo della Corte di cassazione non può estendersi alla rivalutazione del merito dell'ottemperanza o alla correzione di presunti errori nel metodo di computo adottato dal giudice amministrativo, salvo il caso, non ricorrente, di radicale invasione della sfera riservata ad altra giurisdizione o alla legge in senso costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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