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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18321/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato l’appello avverso un avviso di accertamento IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 2010. L’accertamento contestava l’applicazione del regime del reverse charge, anziché del regime del margine, nelle cessioni di oggetti d’oro usato. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il requisito dell’iscrizione nell’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro non dovesse gravare sul cedente ma sul cessionario, e che comunque fosse stato provato che i beni ceduti erano destinati alla fusione o a operatori di trasformazione e non al consumo finale. Ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando una presunta insufficienza istruttoria e la violazione del divieto di presunzioni su presunzioni, nonché omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza di merito. Con il secondo motivo ha censurato la regolarità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, assumendo che l’Agenzia non avesse provato la qualifica dirigenziale del funzionario firmatario e invocando varie norme sull’organizzazione dell’amministrazione finanziaria e sull’onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della sentenza impugnata, reputando che la CTR avesse fornito una motivazione sufficiente e intellegibile. Nel merito della questione IVA, ha richiamato il principio per cui il reverse charge per l’oro si applica quando i beni ceduti sono prodotti non immediatamente destinati al consumo e rientrano nei requisiti di purezza previsti dalla norma; ha quindi rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che la contribuente non aveva dimostrato la destinazione esclusiva alla fusione o a soggetti non consumatori finali, sicché la doglianza era infondata. È stata poi ritenuta assorbita la censura sull’iscrizione all’albo degli operatori dell’oro. Sono state dichiarate inammissibili la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di decisività/fatto storico e per doppia conforme, nonché la censura per omessa pronuncia per difetto di specificità. Il secondo motivo è stato respinto perché l’avviso di accertamento era validamente sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata attività difensiva scritta della resistente.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il regime dell’inversione contabile per cessioni di oro da investimento, materiale d’oro o prodotti semilavorati si applica quando il bene ceduto risponde ai requisiti di purezza previsti e non è destinato all’immediato consumo, ma alla trasformazione in un nuovo ciclo economico.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per nullità processuali, tra cui omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare questioni o motivi di appello.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale ed essere comprensibile e logicamente coerente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si deduce che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova grava sulla parte che intende avvalersi del fatto costitutivo del proprio diritto o dell’eccezione proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la censura per omessa pronuncia richiede specifica indicazione delle domande asseritamente trascurate.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, che deve rendere comprensibile il percorso decisorio.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente in tema di organizzazione e poteri della pubblica amministrazione.

  • artt. 19 e 53 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimazione funzionale alla sottoscrizione dell’atto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 190

    È stata depositata istanza di sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata, ma senza prova dell’adesione alla procedura.

Massime di principio

  • Nel regime IVA dell’inversione contabile per l’oro, ciò che rileva è la natura del bene ceduto e la sua destinazione economica: il meccanismo opera se il materiale è non immediatamente destinato al consumo e rientra nei requisiti legali di purezza, non essendo sufficiente invocare in astratto la qualità soggettiva delle parti se manca la prova sulla concreta destinazione del bene.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contribuente non ha dimostrato la destinazione dei beni a operatori di trasformazione incompatibili con la rivendita al consumo finale, tale accertamento di fatto non può essere efficacemente sovvertito in cassazione senza una specifica e decisiva censura.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per la mancata considerazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli profili di appello; inoltre, in caso di doppia conforme, la censura è preclusa se non si deduce la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione asseritamente trascurata e la sua localizzazione negli atti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • Gli avvisi di accertamento tributario sono validi se sottoscritti da un funzionario delegato di carriera direttiva; non è necessario, per la validità dell’atto, che il firmatario rivesta la qualifica dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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